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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI AVELLINO

Ordinanza del 27-02-2023

principi giuridici

Il contratto di comodato non registrato, in quanto costitutivo di un diritto relativo di godimento su un bene immobile, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004.

La prestazione eseguita in adempimento di un contratto nullo costituisce indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033 c.c., e non dall'art. 1458 c.c., ferma restando la possibilità per il solvens, ricorrendone i presupposti, di agire per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il risarcimento del danno da mancato guadagno è subordinato alla prova dello specifico pregiudizio subito dal proprietario, quale la mancata possibilità di concedere il bene in godimento a terzi verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo a un prezzo più conveniente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità del Contratto di Comodato e Obbligo di Restituzione dell'Immobile


Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di ### ha affrontato la questione della validità di un contratto di comodato d'uso di un immobile commerciale, concesso per lo svolgimento di attività professionale. La vicenda trae origine da un ricorso presentato dalla proprietaria dell'immobile, la quale lamentava l'inadempimento del comodatario, consistente nella mancata registrazione del contratto, nel mancato pagamento degli oneri condominiali e nel mancato utilizzo del locale per l'attività pattuita, mantenendolo in stato di abbandono.
Il Tribunale, rilevata la contumacia del resistente, ha fondato la propria decisione sull'articolo 1, comma 346, della ### n. 311/2004, che sancisce la nullità dei contratti di locazione o che costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari, qualora non siano registrati. Richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice ha esteso tale principio anche ai contratti di comodato immobiliare, in quanto costituenti diritti relativi di godimento.
Accertata la mancata registrazione del contratto in esame, il Tribunale ne ha dichiarato la nullità, escludendo la possibilità di pronunciare la risoluzione contrattuale, che presuppone un valido rapporto giuridico. Conseguenza diretta della nullità è stata la condanna del comodatario alla restituzione immediata dell'immobile, detenuto senza un valido titolo giustificativo. Il Tribunale ha altresì sottolineato che l'onere della prova dell'avvenuta restituzione gravava sul comodatario, il quale non ha fornito alcuna evidenza in tal senso.
In aggiunta alla restituzione dell'immobile, la ricorrente aveva richiesto il rimborso degli oneri condominiali da lei sostenuti in sostituzione del comodatario, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione abusiva e dalla mancata possibilità di godere del bene. Il Tribunale ha accolto la domanda di rimborso degli oneri condominiali, ritenendo che il pagamento effettuato dalla proprietaria costituisse un danno emergente, direttamente conseguente all'occupazione fondata su un contratto nullo.
Diversamente, la domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo è stata rigettata. Pur riconoscendo il diritto del proprietario al risarcimento del danno derivante dalla perdita della possibilità di godere del bene, il Tribunale ha rilevato la mancanza di una specifica allegazione e prova del danno subito. In particolare, non è stata fornita alcuna indicazione sulla rendita catastale dell'immobile, né è stata richiesta una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del danno. Inoltre, non è stata dimostrata la perdita di opportunità di locare o vendere l'immobile a condizioni più vantaggiose.
Pertanto, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando il rilascio dell'immobile e condannando il resistente al pagamento degli oneri condominiali, ma rigettando la domanda di risarcimento per l'occupazione abusiva, per mancanza di prova del danno. Le spese di lite sono state poste a carico del resistente, in quanto soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI AVELLINO

Ordinanza del 27-02-2023

principi giuridici

Il contratto di comodato di immobile non registrato è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, in quanto costituisce diritto relativo di godimento assoggettato all'obbligo di registrazione ex art. 5, comma 4 ter, d.P.R. n. 131 del 1986.

La prestazione eseguita in adempimento di un contratto nullo costituisce indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., con conseguente diritto alla restituzione di quanto prestato, a titolo di danno emergente, in ragione dell'occupazione sine titulo del bene.

Nel giudizio di risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile, il proprietario ha l'onere di allegare e provare lo specifico pregiudizio subito, quale la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, perduta a causa dell'occupazione abusiva.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità del Contratto di Comodato per Mancata Registrazione e Conseguenze sulla Detenzione dell'Immobile


Il Tribunale Ordinario di Avellino si è pronunciato su una controversia relativa all'occupazione di un immobile concesso in comodato d'uso. La proprietaria dell'immobile aveva citato in giudizio il comodatario, chiedendo il rilascio dell'immobile, la restituzione degli oneri condominiali pagati in sostituzione del convenuto e il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo.
La ricorrente fondava la propria pretesa sull'inadempimento del comodatario, il quale non aveva provveduto alla registrazione del contratto, non aveva pagato gli oneri condominiali e non utilizzava l'immobile per l'attività professionale concordata. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, venendo dichiarato contumace.
Il Tribunale ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto di comodato per mancata registrazione, in conformità all'art. 1, comma 346, della Legge n. 311/2004, che prevede la nullità dei contratti costituenti diritti relativi di godimento di unità immobiliari non registrati. Di conseguenza, il giudice ha escluso la possibilità di dichiarare la risoluzione del contratto, che presuppone la validità dello stesso.
Tuttavia, la declaratoria di nullità ha comportato l'obbligo per il convenuto di restituire immediatamente l'immobile, in quanto detenuto senza titolo valido. Il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio, ritenendo che la proprietaria avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare l'occupazione abusiva e che il convenuto non avesse provato la restituzione del bene.
Inoltre, il Tribunale ha condannato il convenuto a restituire alla ricorrente l'importo di € 2.911,56, corrispondente agli oneri condominiali pagati da quest'ultima a causa dell'inadempimento del comodatario. Il giudice ha ritenuto che tale somma rappresentasse un danno emergente subito dalla proprietaria a causa dell'occupazione fondata su un contratto nullo.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo, il Tribunale l'ha rigettata per mancanza di adeguata allegazione e prova del pregiudizio subito. In particolare, la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a quantificare il danno derivante dalla mancata possibilità di locare o vendere l'immobile a condizioni più vantaggiose. Il Tribunale ha sottolineato che, pur potendo liquidare il danno in via equitativa, è necessario che la parte interessata dimostri la sussistenza e l'entità materiale del pregiudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

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