TRIBUNALE DI AVELLINO
Ordinanza del 27-02-2023
principi giuridici
Il contratto di comodato non registrato, in quanto costitutivo di un diritto relativo di godimento su un bene immobile, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004.
La prestazione eseguita in adempimento di un contratto nullo costituisce indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033 c.c., e non dall'art. 1458 c.c., ferma restando la possibilità per il solvens, ricorrendone i presupposti, di agire per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il risarcimento del danno da mancato guadagno è subordinato alla prova dello specifico pregiudizio subito dal proprietario, quale la mancata possibilità di concedere il bene in godimento a terzi verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo a un prezzo più conveniente.
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testo integrale
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sintesi e commento
Nullità del Contratto di Comodato e Obbligo di Restituzione dell'Immobile
Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di ### ha affrontato la questione della validità di un contratto di comodato d'uso di un immobile commerciale, concesso per lo svolgimento di attività professionale. La vicenda trae origine da un ricorso presentato dalla proprietaria dell'immobile, la quale lamentava l'inadempimento del comodatario, consistente nella mancata registrazione del contratto, nel mancato pagamento degli oneri condominiali e nel mancato utilizzo del locale per l'attività pattuita, mantenendolo in stato di abbandono.
Il Tribunale, rilevata la contumacia del resistente, ha fondato la propria decisione sull'articolo 1, comma 346, della ### n. 311/2004, che sancisce la nullità dei contratti di locazione o che costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari, qualora non siano registrati. Richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice ha esteso tale principio anche ai contratti di comodato immobiliare, in quanto costituenti diritti relativi di godimento.
Accertata la mancata registrazione del contratto in esame, il Tribunale ne ha dichiarato la nullità, escludendo la possibilità di pronunciare la risoluzione contrattuale, che presuppone un valido rapporto giuridico. Conseguenza diretta della nullità è stata la condanna del comodatario alla restituzione immediata dell'immobile, detenuto senza un valido titolo giustificativo. Il Tribunale ha altresì sottolineato che l'onere della prova dell'avvenuta restituzione gravava sul comodatario, il quale non ha fornito alcuna evidenza in tal senso.
In aggiunta alla restituzione dell'immobile, la ricorrente aveva richiesto il rimborso degli oneri condominiali da lei sostenuti in sostituzione del comodatario, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione abusiva e dalla mancata possibilità di godere del bene. Il Tribunale ha accolto la domanda di rimborso degli oneri condominiali, ritenendo che il pagamento effettuato dalla proprietaria costituisse un danno emergente, direttamente conseguente all'occupazione fondata su un contratto nullo.
Diversamente, la domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo è stata rigettata. Pur riconoscendo il diritto del proprietario al risarcimento del danno derivante dalla perdita della possibilità di godere del bene, il Tribunale ha rilevato la mancanza di una specifica allegazione e prova del danno subito. In particolare, non è stata fornita alcuna indicazione sulla rendita catastale dell'immobile, né è stata richiesta una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del danno. Inoltre, non è stata dimostrata la perdita di opportunità di locare o vendere l'immobile a condizioni più vantaggiose.
Pertanto, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando il rilascio dell'immobile e condannando il resistente al pagamento degli oneri condominiali, ma rigettando la domanda di risarcimento per l'occupazione abusiva, per mancanza di prova del danno. Le spese di lite sono state poste a carico del resistente, in quanto soccombente.
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