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TRIBUNALE DI CATANZARO

Ordinanza del 28-03-2023

principi giuridici

1. In tema di responsabilità sanitaria, qualora l'evento dannoso sia causalmente riconducibile ad una condotta colposa del personale sanitario consistita nella precoce rimozione del sondino nasogastrico e nell'avvio della dieta idrica nel periodo post-operatorio, determinando una condizione di ipertensione all'interno del lume intestinale e conseguente deiscenza parziale e posteriore dell'anastomosi ileo-colica, sussiste il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso.

2. In tema di responsabilità sanitaria, il ritardato riconoscimento della contaminazione del cavo peritoneale e il conseguente ritardo nell'intervento chirurgico, in presenza di sintomi manifestativi di deiscenza, configura una condotta colposa del personale sanitario, idonea ad integrare il nesso causale con l'evento dannoso.

3. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto defunto è assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Medica per Complicanze Post-Operatorie e Valutazione del Danno


Una recente ordinanza del Tribunale di Catanzaro ha affrontato un complesso caso di responsabilità medica, focalizzandosi sulle complicanze insorte a seguito di un intervento chirurgico e sulla successiva gestione post-operatoria. La vicenda trae origine dal decesso di un paziente, avvenuto a seguito di uno shock settico conseguente a un'infezione nosocomiale contratta durante la degenza ospedaliera.
I familiari del defunto hanno citato in giudizio l'azienda sanitaria, lamentando una serie di negligenze e imperizie da parte del personale medico. In particolare, sono state contestate le modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico, la gestione del periodo post-operatorio e le misure adottate per prevenire l'infezione nosocomiale.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione medica e le consulenze tecniche disposte, ha accertato la responsabilità dell'azienda sanitaria. Pur escludendo un errore tecnico nell'esecuzione dell'anastomosi durante l'intervento, il giudice ha rilevato delle criticità nella gestione post-operatoria. In particolare, è stata ritenuta negligente la rimozione precoce del sondino naso-gastrico e l'avvio dell'alimentazione orale in una fase in cui il paziente non aveva ancora ripreso completamente la funzionalità intestinale. Tale condotta, secondo il Tribunale, ha determinato un aumento della pressione all'interno del lume intestinale, causando la deiscenza dell'anastomosi e la conseguente peritonite.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato un ritardo nel riconoscimento della contaminazione del cavo peritoneale e nel conseguente intervento chirurgico di revisione. Tale ritardo, secondo il giudice, ha contribuito all'aggravamento delle condizioni del paziente e all'insorgenza dello shock settico.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento del danno da "formido mortis", ritenendo non provata la piena consapevolezza del paziente circa la gravità delle proprie condizioni e l'imminenza della morte. Tuttavia, il giudice ha riconosciuto il diritto dei familiari al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidando le somme dovute sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma. È stato inoltre riconosciuto il risarcimento delle spese funerarie sostenute dai familiari.
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testo integrale


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