TRIBUNALE DI NAPOLI
Ordinanza del 21-10-2022
principi giuridici
La regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. è applicabile esclusivamente alle assicurazioni contro i danni a cose, e non si estende all'assicurazione di responsabilità civile, in cui il valore del bene assicurato non costituisce parametro di valutazione del danno, essendo il rischio correlato al diritto del terzo danneggiato.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, la limitazione della responsabilità dell'assicuratore, derivante dal valore dichiarato dell'immobile, non si applica al rischio derivante da responsabilità civile per danni a terzi, in quanto tale rischio è indipendente dal valore del fabbricato assicurato.
Le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Civile Condominiale e Operatività della Polizza Assicurativa: Limiti e Portata della Garanzia
La pronuncia in esame affronta una controversia originata da un danno subito da una società, la quale ha agito in giudizio nei confronti di un condominio per ottenere il risarcimento. Il condominio, a sua volta, ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevato da eventuali obblighi risarcitori.
La società ricorrente ha fondato la propria pretesa risarcitoria su una perizia contrattuale redatta in contraddittorio con il condominio e il fiduciario della compagnia assicurativa. Tale perizia ha accertato sia la sussistenza del danno, sia la sua riconducibilità al condominio, quantificandone l'ammontare.
La compagnia assicurativa, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, invocando una clausola di polizza che limitava proporzionalmente la propria responsabilità civile in base al valore dichiarato dell'immobile assicurato.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa, affermando che la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del codice civile si applica esclusivamente alle assicurazioni contro i danni a cose, e non all'assicurazione di responsabilità civile. Secondo il giudice, nell'assicurazione di responsabilità civile, il valore della cosa assicurata non può essere utilizzato come parametro per la valutazione dei danni, in quanto il rischio è strettamente connesso al diritto del terzo danneggiato. Il Tribunale ha evidenziato che la limitazione proporzionale invocata dalla compagnia assicurativa si riferisce unicamente ai danni al fabbricato assicurato, e non al rischio derivante dalla responsabilità civile per danni a terzi.
Il giudice ha inoltre sottolineato che l'interpretazione del contratto di assicurazione deve avvenire in conformità ai principi di buona fede e lealtà contrattuale, al fine di garantire un equo bilanciamento degli interessi delle parti. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto sia la domanda principale di risarcimento danni proposta dalla società ricorrente nei confronti del condominio, sia la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della compagnia assicurativa, condannando quest'ultima a tenere indenne il condominio dal pagamento di tutte le somme dovute alla società ricorrente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.