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TRIBUNALE DI ROMA

Ordinanza del 06-04-2017

principi giuridici

Il chiamato all'eredità, in possesso dei beni ereditari, che ometta di redigere l'inventario nel termine di legge, è considerato erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.

L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dal compimento di atti concludenti, quali la richiesta di volture catastali relative a beni ereditari o dichiarazioni rese a un custode giudiziario, che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento Giudiziale della Qualità di Erede per la Continuità delle Trascrizioni Immobiliari


La pronuncia in esame trae origine da un'azione promossa da una società creditrice al fine di accertare la qualità di eredi di due soggetti, debitori della società stessa, in relazione a beni immobili oggetto di una procedura esecutiva. La necessità di tale accertamento è sorta a seguito del rilievo, nell'ambito del procedimento esecutivo, della mancanza di continuità delle trascrizioni immobiliari, dovuta all'omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dei debitori in relazione ai beni pervenuti loro mortis causa dai genitori.
La società creditrice ha quindi adito il Tribunale, chiedendo di accertare l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte dei due soggetti, sia in relazione alla successione del padre, deceduto nel 1984, sia in relazione alla successione della madre, deceduta nel 2004. La ricorrente ha fondato la propria domanda sull'articolo 485 del codice civile, che prevede l'accettazione tacita dell'eredità qualora il chiamato all'eredità sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l'inventario entro i termini di legge.
Il Tribunale, in assenza di costituzione in giudizio dei soggetti convenuti, ha accolto integralmente le domande della società ricorrente. Il giudice ha rilevato che, dalla documentazione prodotta, emergeva chiaramente che i due soggetti erano divenuti eredi dei genitori, avendo posto in essere comportamenti concludenti che implicavano un'inequivocabile volontà di accettazione dell'eredità. Tali comportamenti consistevano nel possesso dei beni ereditari, nell'omessa redazione dell'inventario, nella richiesta di volture catastali e nelle dichiarazioni rese al custode giudiziario.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha quindi dichiarato che i due soggetti avevano accettato ex lege l'eredità dei genitori, divenendo proprietari delle quote di immobili oggetto della successione. Il Tribunale ha inoltre ordinato al competente Ufficio dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'ordinanza, al fine di garantire la continuità delle trascrizioni e consentire il regolare prosieguo della procedura esecutiva. Infine, i soggetti sono stati condannati in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla società.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI ROMA

Ordinanza del 06-04-2017

principi giuridici

Il chiamato all'eredità, in possesso dei beni ereditari, che ometta di redigere l'inventario nei termini di legge, è considerato erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.

L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dal compimento di atti concludenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, quali la richiesta di volture catastali relative a beni ereditari o dichiarazioni rese a terzi in cui si afferma la propria qualità di erede.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento Giudiziale della Qualità di Erede per la Prosecuzione dell'Esecuzione Immobiliare


La pronuncia in commento trae origine da un'azione promossa da una società creditrice al fine di accertare la qualità di eredi di due soggetti, debitori esecutati in un procedimento esecutivo immobiliare. La necessità di tale accertamento è scaturita dall'assenza di trascrizioni nei registri immobiliari relative all'accettazione dell'eredità da parte dei debitori, circostanza che aveva determinato un'interruzione della continuità delle trascrizioni e, conseguentemente, un ostacolo alla prosecuzione dell'esecuzione forzata.
La società creditrice ha quindi adito il Tribunale, chiedendo di accertare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte dei due soggetti, sia in relazione alla successione del padre, deceduto nel 1984, sia in relazione alla successione della madre, deceduta nel 2004. La ricorrente ha fondato la propria domanda sull'art. 485 del codice civile, che prevede l'accettazione tacita dell'eredità qualora il chiamato all'eredità sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l'inventario entro il termine previsto dalla legge.
Il Tribunale, valutate le circostanze del caso concreto, ha accolto integralmente le domande della società creditrice. In particolare, il giudice ha rilevato che i due soggetti, figli dei de cuius, si trovavano nel possesso dei beni ereditari e non avevano provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di legge. Inoltre, il Tribunale ha considerato rilevanti le dichiarazioni rese da uno dei soggetti al custode giudiziario in occasione dell'accesso agli immobili pignorati, nonché il fatto che uno dei due aveva provveduto a richiedere le volture catastali relative agli immobili oggetto di successione.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto provata l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei due soggetti, dichiarandoli eredi dei genitori e, conseguentemente, proprietari delle quote immobiliari oggetto del procedimento esecutivo. Il Tribunale ha altresì ordinato al competente Ufficio dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'ordinanza, al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni e consentire la prosecuzione dell'esecuzione forzata. Infine, i due soggetti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla società creditrice.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

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