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TRIBUNALE DI ROMA

Ordinanza del 09-06-2023

principi giuridici

Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.

Il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo.

Il principio per cui il cliente del professionista è colui che ha conferito l'incarico opera altresì quando un avvocato conferisce un incarico difensionale ad un altro avvocato in favore di un terzo, potendosi intendere superata la presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, ove risulti provato l'effettivo espletamento dell'attività, indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere del Compenso al Domiciliatario: Responsabilità del Dominus nel Rapporto Professionale


La recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Roma affronta una questione rilevante nell'ambito del diritto professionale forense: l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento del compenso all'avvocato domiciliatario. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un avvocato, il quale richiedeva il pagamento del corrispettivo per l'attività di domiciliazione svolta in diversi procedimenti giudiziari su incarico di un altro avvocato. Quest'ultimo, pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.
Il Tribunale, richiamando consolidati principi giurisprudenziali, ha ribadito che il rapporto di prestazione d'opera professionale presuppone un incarico conferito in modo inequivocabile. Il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse si svolge l'attività, ma colui che ha stipulato il contratto e conferito l'incarico. Tale principio, secondo il giudice, si applica anche quando un avvocato incarica un collega di svolgere attività di domiciliazione a favore di un terzo. In tali circostanze, si supera la presunzione di coincidenza tra contratto di patrocinio e procura alle liti, qualora sia provato l'effettivo svolgimento dell'attività da parte del domiciliatario, indipendentemente dal ruolo di "dominus" del patrocinante.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto documentalmente provato sia il conferimento dell'incarico di domiciliazione, sia l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, consistente principalmente nel deposito di atti, nella partecipazione ad udienze e nella comunicazione di informazioni rilevanti al dominus.
Quanto alla quantificazione del compenso, il Tribunale ha fatto applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali vigenti ratione temporis, tenendo conto della natura e dell'entità delle prestazioni svolte, nonché del valore delle controversie. In particolare, è stato applicato l'art. 8, co. 2 del D.M. n. 55/2014, che prevede per l'avvocato domiciliatario un compenso non inferiore al 20% dell'importo previsto per le fasi processuali effettivamente seguite, rapportato alle prestazioni concretamente svolte. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto congrua la determinazione del corrispettivo nella misura del 30%, considerando che l'attività del domiciliatario non comprendeva la redazione degli atti principali e le relative scelte difensive.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato l'avvocato patrocinante al pagamento del compenso al domiciliatario, oltre agli interessi legali e alle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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