blog dirittopratico

3.873.269
documenti generati

v5.856
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI SALERNO

Ordinanza del 15-05-2023

principi giuridici

In ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso dell'avvocato è aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Il difensore che agisce in proprio ex art. 86 c.p.c. ha diritto alla rifusione delle spese di giudizio liquidate secondo le tariffe forensi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Il Tribunale di Salerno si pronuncia sulla liquidazione degli onorari professionali di un avvocato nei confronti di un condominio


Il Tribunale di Salerno si è pronunciato in merito a una controversia relativa alla liquidazione degli onorari professionali di un avvocato nei confronti di un condominio, a seguito di diverse attività legali svolte in favore di quest'ultimo.
La vicenda trae origine da una serie di incarichi conferiti dal condominio all'avvocato, riguardanti principalmente la gestione di contenziosi giudiziari. Tra questi, figurava un giudizio volto alla risoluzione di un contratto di appalto, definito poi con una transazione stragiudiziale. L'avvocato aveva inoltre assistito il condominio in due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, entrambi promossi da una società per il mancato pagamento di oneri condominiali, conclusisi con il rigetto delle opposizioni. Infine, l'avvocato aveva svolto attività stragiudiziale per l'individuazione degli eredi di alcuni condomini deceduti, al fine di recuperare crediti per oneri condominiali non pagati.
A fronte di tali prestazioni, l'avvocato aveva richiesto al condominio il pagamento dei compensi professionali, calcolati in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, senza tuttavia ottenere riscontro. Di conseguenza, l'avvocato aveva promosso un procedimento giudiziario per ottenere la liquidazione delle somme dovute.
Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta dall'avvocato, ha ritenuto fondata la pretesa creditoria. In particolare, il giudice ha riconosciuto il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta in ciascuno dei giudizi e nella fase stragiudiziale, liquidando le somme dovute in base ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, tenendo conto del valore delle cause e delle diverse fasi processuali. Per il giudizio definito con transazione, il Tribunale ha riconosciuto anche un aumento del compenso, in ragione dell'esito conciliativo della controversia.
Il Tribunale ha quindi condannato il condominio al pagamento della somma complessiva di ### oltre interessi legali e spese di giudizio. Nella decisione, il giudice ha precisato che il diritto al rimborso delle spese legali sussiste anche nel caso in cui il creditore si sia difeso personalmente, senza affidarsi ad altro legale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25384 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.029 secondi in data 17 maggio 2026 (IUG:JG-36F24E) - 1176 utenti online