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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 12027/2017 del 16-05-2017

principi giuridici

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e prescinde dalla negligenza del custode, essendo esclusa unicamente dal caso fortuito, il quale non coincide con la mera mancanza di diligenza nella custodia, gravando sul custode l'onere di provare l'inevitabilità dell'evento dannoso.

In tema di responsabilità da cose in custodia, grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre incombe sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, idoneo ad interrompere il predetto nesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità per Danni da Caduta in Supermercato: Onere della Prova e Caso Fortuito


La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di risarcimento danni conseguenti a una caduta avvenuta all'interno di un supermercato. La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento presentata da una persona che, a seguito di una caduta all'interno di un esercizio commerciale, aveva subito lesioni. La caduta era stata causata dalla presenza di acini d'uva schiacciati sul pavimento del reparto ortofrutta.
Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che la condotta della persona danneggiata fosse stata "gravemente imprudente" e tale da integrare il caso fortuito, escludendo così la responsabilità del supermercato. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, aderendo alla tesi dell'imprudenza della persona infortunata, che non avrebbe prestato sufficiente attenzione al pavimento, e all'impossibilità per il personale del supermercato di prevenire la presenza di piccoli oggetti sparsi accidentalmente da altri clienti.
La Suprema Corte, investita del caso, ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito. I giudici di legittimità hanno evidenziato un'errata applicazione dell'articolo 2051 del codice civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. La Corte ha ricordato che tale norma prevede una responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa del custode, e che può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito.
Secondo la Suprema Corte, la Corte d'Appello aveva erroneamente addossato alla persona infortunata l'onere di provare da quanto tempo gli acini d'uva si trovassero sul pavimento, mentre, in base all'articolo 2051 c.c., sarebbe stato onere del supermercato dimostrare l'inevitabilità della presenza degli acini, tale da integrare il caso fortuito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché riesaminasse la vicenda alla luce dei principi enunciati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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