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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 14298/2017 del 08-06-2017

principi giuridici

Il dirigente, gravato dell'onere di provare l'impossibilità di godere delle ferie per indifferibili esigenze aziendali di servizio, non può fondare la pretesa all'indennità sostitutiva di ferie non godute su documenti che si limitino a un mero computo matematico delle ferie non godute, senza alcun riferimento alla causa del mancato godimento.

La ricognizione di debito, quale negozio unilaterale recettizio, produce effetti solo se la dichiarazione è indirizzata al creditore, escludendosi tale valenza per atti interni di organi non investiti della rappresentanza legale dell'ente.

In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L. n. 407/1990, la cessazione del rapporto per raggiungimento del limite di età avviene senza obbligo di preavviso per alcuna delle parti.

La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, ai sensi dell'art. 1230 c.c., richiede la sussistenza dell'animus novandi, consistente nell'inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione originaria, e dell'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indennità di mancato preavviso e ferie non godute: onere della prova e limiti all'esercizio del diritto


La pronuncia in esame affronta la questione del diritto di un ex dirigente di una società di trasporti al pagamento di indennità sostitutiva di ferie non godute, indennità di mancato preavviso e indennità supplementare.
Il ricorrente aveva adito le vie legali per ottenere il pagamento di tali indennità, oltre all'adeguamento del trattamento di fine rapporto (TFR). Il giudice del lavoro di primo grado aveva respinto la domanda, decisione confermata dalla Corte d'Appello. Quest'ultima aveva motivato il rigetto della pretesa relativa alle ferie non godute, evidenziando che, trattandosi di un dirigente, gravava sul lavoratore l'onere di provare l'impossibilità di fruire delle ferie per indifferibili esigenze aziendali, prova che non era stata fornita. Quanto all'indennità sostitutiva di preavviso, la Corte d'Appello aveva ritenuto che, avendo il lavoratore maturato l'anzianità massima e la massima contribuzione previdenziale, non sussistesse alcun diritto al preavviso, non configurandosi un licenziamento. Di conseguenza, non spettava alcuna indennità supplementare né adeguamento del TFR.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, ha lamentato la violazione di norme del codice civile in materia di interpretazione dei contratti, onere della prova e diritto alle ferie, contestando, in sostanza, la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito in merito alla mancata prova delle esigenze aziendali ostative al godimento delle ferie. Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione di norme del codice civile e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in materia di preavviso, sostenendo che il rapporto di lavoro si fosse trasformato in un contratto a tempo indeterminato a seguito di proroghe successive al raggiungimento del limite di età, con conseguente diritto al preavviso.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che i giudici di merito avevano correttamente accertato che il ricorrente, in qualità di dirigente, aveva il potere di organizzare le proprie ferie e, pertanto, aveva l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di esigenze oggettive e indifferibili che gli avessero impedito di fruirne. La Corte ha inoltre evidenziato che la documentazione prodotta dal ricorrente non aveva valore di riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva, non contenendo alcun riferimento alle cause del mancato godimento delle ferie.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte di Cassazione ha rilevato che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta a seguito di proroghe concesse al lavoratore dopo il compimento del 68° anno di età, in base ad opzioni esercitate dallo stesso. Pertanto, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della legge che prevede, in tali casi, l'assenza dell'obbligo di preavviso per entrambe le parti. La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di una novazione del contratto, non essendo emersa una chiara ed univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto.
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testo integrale


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