CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 25355/2017 del 25-10-2017
principi giuridici
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1061 c.c., si configura nella presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, manifestando che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, ossia è necessario un "quid pluris" rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada, che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.
Non si ha possesso della servitù di passaggio utile ai fini dell'usucapione in caso di attraversamenti sporadici o saltuari del fondo altrui, allorquando l'intermittenza o periodicità degli stessi sia collegata a ricorrenti esigenze del fondo dominante.
In tema di servitù coattiva di passaggio, la natura cortilizia del fondo servente, ai sensi dell'art. 1051 c.c., non emerge ex se dalla destinazione del fondo a parcheggio, ma richiede un'indagine di fatto per accertare se l'invocata natura sussista o meno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Usucapione di Servitù di Passaggio: Requisiti di Apparenza e Continuità del Possesso
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa all'usucapione di una servitù di passaggio, ribadendo i principi cardine in materia di apparenza e continuità del possesso necessari per l'acquisto del diritto reale.
La vicenda trae origine dalla domanda di una società, proprietaria di un fondo rustico asseritamente intercluso, volta ad ottenere la dichiarazione di avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su una strada di proprietà di un condominio. In subordine, la società chiedeva la costituzione coattiva della servitù. Il condominio si opponeva, contestando l'esistenza dei requisiti per l'usucapione e l'interclusione del fondo, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza di alcun diritto di servitù.
Il Tribunale rigettava le domande della società, accogliendo la domanda riconvenzionale del condominio. La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, evidenziando l'assenza del requisito dell'apparenza della servitù e la natura occasionale e precaria del transito.
La società ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello, lamentando, tra l'altro, la violazione degli articoli 1061 e 1158 del codice civile, sostenendo che la presenza di un varco nella recinzione costituiva opera visibile e permanente destinata all'esercizio della servitù di passo. Inoltre, contestava la valutazione del giudice di merito circa l'occasionalità e precarietà del transito, ritenendo che anche un transito saltuario, se conforme alle necessità del fondo dominante, potesse dar luogo a un possesso utile ai fini dell'usucapione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario per l'acquisto per usucapione, si configura nella presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. Non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso fine di dare accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l'apertura nella recinzione non costituisse quel "quid pluris" che dimostrasse la specifica destinazione all'esercizio della servitù.
Inoltre, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito circa l'occasionalità e precarietà del transito, sottolineando che attraversamenti sporadici o saltuari del fondo altrui, collegati a ricorrenti esigenze del fondo dominante, non integrano il possesso utile ai fini dell'usucapione. La Corte ha evidenziato che gli atti di godimento risultavano talmente saltuari da non potersi rappresentare quali idonei all'acquisto per usucapione del relativo diritto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.