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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 10897/2018 del 07-05-2018

principi giuridici

Nel rapporto di lavoro, il diritto di critica del lavoratore, anche se rappresentante sindacale e su un piano paritetico rispetto al datore di lavoro, deve essere esercitato nel rispetto del limite oggettivo della verità dei fatti.

In tema di licenziamento disciplinare, la valutazione della tempestività della contestazione disciplinare è relativa e va effettuata tenendo conto della complessità degli accertamenti necessari e della articolazione della realtà aziendale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legittimità del Licenziamento per Diffusione di Informazioni Lesive dell'Immagine Aziendale: Limiti del Diritto di Critica Sindacale


La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di licenziamento disciplinare, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto legittima la sanzione espulsiva irrogata ad un dipendente, rappresentante sindacale, per aver diffuso, attraverso un blog e un account di posta elettronica ad ampia diffusione, articoli contenenti informazioni ritenute non veritiere e lesive dell'immagine della società datrice di lavoro.
Il lavoratore aveva contestato il licenziamento, sostenendo che le informazioni diffuse riguardavano il piano di welfare aziendale e che, in quanto rappresentante sindacale, aveva il diritto di esprimere critiche, anche aspre, nei confronti del datore di lavoro.
I giudici di merito avevano però accertato che il dipendente aveva addebitato alla società la diffusione di dati falsi relativi al piano di welfare aziendale, senza tuttavia fornire prova della loro effettiva falsità. La Corte d'Appello aveva quindi concluso che, pur riconoscendo la posizione di parità del rappresentante sindacale nell'esercizio del diritto di critica, tale diritto doveva essere esercitato nel rispetto del limite oggettivo della verità. Nel caso specifico, tale limite era stato superato, ledendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario e giustificando quindi il licenziamento per giusta causa.
Il ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione, lamentando, tra l'altro, un'errata valutazione delle prove e una violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili o infondati i motivi proposti. In particolare, ha evidenziato che il ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato che le decisioni di primo e secondo grado fossero basate su ragioni di fatto diverse, come richiesto in caso di "doppia conforme". Inoltre, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello in merito alla tempestività della contestazione, alla luce della complessità degli accertamenti necessari e della articolata realtà aziendale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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