CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 12518/2018 del 21-05-2018
principi giuridici
In tema di responsabilità professionale, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di quest'ultimo, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito.
Il danno biologico consiste nella lesione di diritti inviolabili della persona, tutelati dalla ### e non coincide con i meri fastidi, pacificamente non risarcibili.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Certificazione Notarile Errata e Responsabilità Professionale: Profili di Danno Risarcibile
La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità professionale di un notaio in relazione a una certificazione ritenuta erronea. La vicenda trae origine da un atto di donazione di un terreno, gravato da preesistenti vincoli di asservimento, circostanza non rilevata dal professionista in una successiva certificazione richiesta per la realizzazione di un progetto edilizio.
I proprietari del fondo, che avevano ricevuto il terreno in donazione, agivano in giudizio lamentando che l'erronea certificazione aveva causato la sospensione e poi la revoca della concessione edilizia, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda, ritenendo insussistente il nesso causale tra l'errore del notaio e i danni subiti. La Corte d'Appello, riformando la decisione, accoglieva la domanda risarcitoria, condannando il notaio al risarcimento dei danni patrimoniali e biologici.
La questione giungeva quindi all'attenzione della Suprema Corte, a seguito del ricorso del notaio. I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibili i primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla qualificazione dell'attività del notaio come mera certificazione di dichiarazioni altrui, anziché come autonoma verifica dello stato giuridico dell'immobile. La Corte ha infatti condiviso l'interpretazione della Corte d'Appello, secondo cui il notaio era tenuto a svolgere un'autonoma attività di verifica dell'esistenza di vincoli gravanti sul terreno.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento al risarcimento del danno biologico. I giudici hanno rilevato che la Corte d'Appello aveva erroneamente equiparato il danno biologico a generici disagi e perdite di tempo derivanti dalle vicende amministrative e giudiziarie, senza che fosse stata fornita la prova di una effettiva lesione all'integrità psico-fisica dei proprietari.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello limitatamente alla quantificazione del danno, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello affinché, attenendosi ai principi enunciati, provvedesse a rideterminare il risarcimento, espungendo la componente relativa al danno biologico. Sono stati invece ritenuti infondati i motivi di ricorso relativi alla domanda di manleva del notaio nei confronti della società assicurativa, confermando il rigetto di tale domanda per mancanza di prova di una condotta colposa imputabile alla società.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.