CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 18016/2018 del 09-07-2018
principi giuridici
In tema di chiamata di terzo, l'atto è valido qualora contenga la trascrizione integrale dell'atto di citazione notificato dall'attore al convenuto, seguita da una sintesi delle difese proposte nella comparsa di risposta dal convenuto stesso, il quale eccepisca che la responsabilità del danno debba ricadere in via esclusiva sul terzo, ponendo quest'ultimo nelle condizioni di individuare la ragione e la finalità della sua chiamata e, conseguentemente, di conoscere compiutamente la domanda da cui deve difendersi.
In tema di cessione del credito, la produzione in appello di documenti volti a dimostrare l'onerosità della cessione, precedentemente ritenuta gratuita, è ammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., qualora il primo giudice abbia attribuito rilevanza a circostanze non considerate in precedenza.
In tema di nullità del negozio giuridico per contrarietà a norme penali, ai sensi dell'art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti.
La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri (art. 1399 c.c.) si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, con conseguente sussistenza della possibilità di ratifica, con effetto retroattivo.
La cessione di crediti è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto di per sé ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti; pertanto, qualora nel contratto di cessione di un credito non venga indicata la causa per la quale essa ha avuto luogo, non può ritenersi che la cessione sia stata fatta a titolo gratuito ed è consentita l'indagine diretta ad individuarla, anche in base ad elementi estranei al contratto.
La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento dell'indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore, avvalendosi del disposto della citata norma, richieda al danneggiante il rimborso dell'indennità; pertanto, qualora lo assicuratore non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, ancorché abbia già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione.
La norma dell'art. 1656 c.c. non sanziona i subappalti non autorizzati con la nullità del contratto, essendo la stessa norma diretta a tutelare l'interesse del solo committente.
In tema di appalto, l'appaltatore risponde verso il committente dell'adempimento dell'obbligazione assunta, anche in caso di subappalto, salvo diverso accordo tra le parti.
La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Contrattuale e Subappalto: Profili di Responsabilità tra Appaltatore e Subappaltatore
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda risarcitoria originata da danni occorsi a una motonave durante lavori di manutenzione. La società attrice, che gestiva la nave danneggiata, aveva citato in giudizio la società appaltatrice, la quale a sua volta aveva chiamato in causa la società subappaltatrice, esecutrice materiale dei lavori.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accertato la responsabilità della subappaltatrice per l'evento dannoso, derivante dall'uso improprio di una fiamma ossidrica, riconoscendo altresì un concorso di colpa del comandante della nave. La Corte d'Appello aveva confermato la ricostruzione dei fatti e l'attribuzione di responsabilità, riducendo tuttavia l'ammontare del risarcimento.
La questione centrale, giunta all'attenzione della Suprema Corte, concerneva la corretta individuazione dei soggetti responsabili e la ripartizione delle responsabilità tra appaltatore e subappaltatore. In particolare, si discuteva se l'appaltatore potesse essere esonerato da responsabilità per i danni causati dal subappaltatore, in ragione dell'autonomia decisionale di quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori.
La Suprema Corte, riformando parzialmente la decisione di secondo grado, ha affermato un principio fondamentale in materia di responsabilità contrattuale: l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente per l'adempimento delle obbligazioni assunte, anche qualora si avvalga di un subappaltatore per l'esecuzione dei lavori. L'eventuale autonomia decisionale del subappaltatore, pur potendo fondare una sua responsabilità diretta verso il committente, non esclude la responsabilità dell'appaltatore, quale soggetto obbligato verso il committente all'esecuzione del contratto.
La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore, rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché, in diversa composizione, procedesse a un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi enunciati, valutando la concorrente responsabilità dell'appaltatore nella causazione del danno.
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