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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 18266/2018 del 11-07-2018

principi giuridici

L'anticipo provvigionale erogato dalla preponente, in assenza della conclusione di contratti per effetto dell'anticipata risoluzione del rapporto di agenzia, non è sorretto da un titolo giustificativo e forma oggetto di condictio indebiti soggetta a prescrizione decennale.

Il diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo sorge a fronte di un pagamento non dovuto, senza che sia necessario l'errore del solvens, e si applica a qualsiasi prestazione derivante da un vincolo obbligatorio che risulti a posteriori priva di una giustificata ragione giuridica, a prescindere dal fatto che tale assenza sia originaria o sopravvenuta, totale o parziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Anticipi Provvigionali e Prescrizione: Natura Giuridica e Termini Applicabili


La pronuncia in esame verte sulla questione della ripetibilità degli anticipi provvigionali versati ad un agente, a seguito della risoluzione anticipata del contratto di agenzia. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società contro un agente per la restituzione di somme erogate a titolo di anticipo provvigionale, in relazione ad un contratto di agenzia stipulato anni addietro. L'agente si opponeva al decreto, eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione.
Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'Appello confermava tale decisione. I giudici di secondo grado, in particolare, ritenevano applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale, previsto per l'azione di indebito oggettivo, escludendo che l'anticipo provvigionale potesse essere equiparato ad un "minimo garantito" con funzione retributiva periodica, soggetto alla prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello sottolineava come il contratto prevedesse espressamente il conguaglio degli anticipi con le provvigioni maturate, escludendo la natura retributiva degli stessi.
L'agente ricorreva quindi in Cassazione, deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme in materia di prescrizione, sostenendo che la restituzione degli anticipi provvigionali avesse carattere periodico e che, in subordine, si applicasse la prescrizione quinquennale prevista per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto. Contestava, inoltre, l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'indebito oggettivo, evidenziando che la società avesse fondato la propria domanda restitutoria su un impegno contrattuale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo sono riconducibili ad un pagamento non dovuto, senza che sia necessario l'errore del solvens. Hanno inoltre precisato che il termine "pagamento" di cui all'art. 2033 c.c. si riferisce a qualsiasi prestazione derivante da un vincolo obbligatorio che risulti a posteriori non dovuta.
La Corte ha evidenziato che l'orientamento prevalente interpreta in modo ampio l'art. 2033 c.c., ritenendo che la disciplina ivi prevista si applichi a tutti i casi in cui un pagamento sia eseguito in assenza di titolo giustificativo, a nulla rilevando che tale assenza sia originaria o sopravvenuta, totale o parziale. Nel caso di specie, gli anticipi provvigionali, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, erano rimasti privi di una causa giustificativa, dando luogo ad un'azione di indebito soggetta alla prescrizione decennale. La Corte ha, infine, ritenuto infondate le censure relative alla condotta della società, che non avrebbe provveduto al recupero mensile degli anticipi, e alla contestazione dell'ammontare del credito.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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