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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 20118/2018 del 30-07-2018

principi giuridici

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'utilizzabilità dei dati bancari non è limitata ai soli conti formalmente intestati alla società di capitali, ma si estende anche ai conti formalmente intestati a soci, amministratori o procuratori della stessa, ove risulti la sostanziale riferibilità all'ente dei conti o di singoli elementi di essi, costituendo tali elementi indizi che possono far ritenere la riferibilità dei movimenti bancari all'impresa.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità di ciascuna operazione bancaria alla propria attività d'impresa, non essendo sufficiente la sola registrazione in contabilità della movimentazione bancaria, inidonea a dimostrare il titolo del versamento o l'origine della provvista.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, sono legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, qualora sussistano motivi per ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente le operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti, ravvisandosi tale connessione, salva prova contraria, nel rapporto familiare.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamenti Fiscali e Movimentazioni Bancarie: Onere della Prova e Riferibilità delle Operazioni


La pronuncia in esame affronta una complessa problematica relativa agli accertamenti fiscali basati sulle movimentazioni bancarie, con particolare attenzione all'onere della prova gravante sul contribuente e alla riferibilità delle operazioni effettuate su conti correnti intestati a terzi.
La vicenda trae origine da avvisi di accertamento emessi dall'### nei confronti di uno studio professionale e dei suoi soci, a seguito della rettifica dei compensi dichiarati per l'anno 2005. L'### aveva considerato come ulteriori compensi i versamenti e i prelevamenti riscontrati sui conti bancari intestati o cointestati ai soci, nonché sui conti sui quali uno dei soci operava con delega. I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento, ottenendo un parziale accoglimento in primo grado, con una riduzione del maggior reddito accertato. La decisione veniva confermata in appello, portando i contribuenti a presentare ricorso in Cassazione.
I ricorrenti lamentavano, tra l'altro, la genericità del richiamo alle risultanze documentali da parte della ### tributaria regionale, ritenendo che non fossero state adeguatamente valutate le circostanze relative ai conti correnti intestati a terzi. In particolare, contestavano che i movimenti sul conto personale di uno dei soci fossero stati erroneamente attribuiti ad operazioni della società, senza considerare che le deleghe sui conti dei congiunti erano state conferite per motivi familiari. L'### presentava a sua volta ricorso incidentale, contestando la giustificazione fornita per alcuni versamenti in contanti.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondate le censure relative alla mancata valutazione, da parte della ### tributaria regionale, della causale dei versamenti e prelevamenti sui conti correnti attribuiti ad un socio e intestati a suoi familiari. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in tema di accertamenti fiscali, l'### può richiedere agli istituti di credito notizie sui movimenti bancari e presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, salvo che il contribuente dimostri che tali movimenti sono stati conteggiati nella dichiarazione annuale o sono ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione.
La Corte ha inoltre precisato che l'utilizzabilità dei dati bancari non è limitata ai soli conti formalmente intestati alla società, ma si estende anche ai conti intestati a soci, amministratori o procuratori, qualora risulti la sostanziale riferibilità all'ente. In tali casi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità delle operazioni alla propria attività di impresa, fornendo una prova contraria alla rilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la ### tributaria regionale aveva omesso di valutare le deduzioni e allegazioni dei contribuenti in merito alla riferibilità dei versamenti e prelevamenti sui conti correnti dei familiari del socio, limitandosi ad affermare genericamente che i contribuenti non avevano ottemperato all'onere probatorio. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, in quanto non indicava gli elementi che provassero la riconducibilità delle operazioni allo studio professionale o all'attività dei soci.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla ### tributaria regionale, affinché accerti se i versamenti e prelevamenti sui conti correnti dei familiari del socio siano riferibili allo studio professionale o all'attività dei soci, tenendo conto delle deduzioni e allegazioni dei contribuenti. È stato invece rigettato il ricorso incidentale dell'###, confermando la valutazione di merito della ### tributaria regionale in merito alla giustificazione fornita per alcuni versamenti in contanti.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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