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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 22645/2018 del 25-09-2018

principi giuridici

Nell'azione di regolamento di confini, l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché tale domanda è implicita nella proposizione dell'azione e rappresenta un corollario del relativo accertamento.

Il discrimen tra l'azione di rivendicazione e l'azione di regolamento di confini risiede nella ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.

Qualora il proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, proponga un'eccezione di usucapione, con cui faccia valere una situazione sopravvenuta idonea ad eliminare l'incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato dall'attore, non muta la natura di detta azione.

Nell'azione di regolamento di confini, venendo in discussione non i titoli di acquisto, ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti, l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione, in quanto su entrambe le parti ricade l'onere probatorio e ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione di Regolamento di Confini: la Cassazione precisa l'ambito applicativo


La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia avente ad oggetto un presunto sconfinamento tra proprietà confinanti. La vicenda trae origine da un'azione promossa da un soggetto che, asserendo di essere proprietario di un terreno, lamentava la costruzione abusiva di una villetta su una porzione del suo fondo da parte del vicino. Quest'ultimo si difendeva contestando l'identificazione del terreno e, in via subordinata, invocando l'usucapione. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva la moglie separata dell'attore, rivendicando la proprietà del terreno in virtù di un provvedimento di assegnazione emesso nel contesto della separazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore, accertando lo sconfinamento e condannando il convenuto al rilascio della porzione di terreno occupata. La Corte d'Appello confermava la decisione.
La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, pur rigettando il ricorso, ha ritenuto di dover correggere la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno infatti riqualificato l'azione promossa, ritenendo che la stessa dovesse essere correttamente inquadrata come azione di regolamento di confini, ai sensi dell'art. 950 del codice civile, anziché come azione di rivendicazione.
La Corte ha evidenziato che, ai fini della corretta qualificazione dell'azione, è dirimente l'esistenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, piuttosto che sul diritto di proprietà degli stessi. Nel caso di specie, il convenuto si era limitato a contestare l'estensione del fondo dell'attore, senza mettere in discussione il suo titolo di proprietà. Tale circostanza, unitamente alla domanda di rilascio della porzione di terreno occupata, considerata implicita nell'azione di regolamento di confini, ha indotto la Corte a ritenere che la controversia avesse ad oggetto l'individuazione della linea di confine tra le proprietà, e non la titolarità dei diritti dominicali.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, in caso di azione di regolamento di confini, l'onere probatorio grava su entrambe le parti, e che il giudice può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, per la formazione del proprio convincimento. Pertanto, non è necessario che l'attore fornisca la prova rigorosa della proprietà richiesta per l'azione di rivendicazione, essendo sufficiente l'esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie allegate, nonché delle risultanze catastali.
Infine, la Corte ha escluso che la proposizione, da parte del convenuto, di un'eccezione di usucapione possa mutare la natura dell'azione, trasformandola in rivendicazione, a meno che l'usucapione invocata non sia anteriore all'acquisto dell'attore, contestandone la validità. Nel caso in esame, l'usucapione era stata invocata in via subordinata e si riferiva ad un periodo successivo all'acquisto dell'attore, non incidendo quindi sulla qualificazione dell'azione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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