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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 25700/2018 del 15-10-2018

principi giuridici

Nel giudizio di rinvio, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti, verificando la sussistenza di una causa di forza maggiore che abbia impedito la produzione nelle precedenti fasi del giudizio.

In tema di prova testimoniale, l'interesse alla causa di cui all'art. 246 c.p.c., che determina l'incapacità a testimoniare, sussiste non solo in capo al soggetto che potrebbe essere chiamato in giudizio per la stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, ma anche in capo al soggetto da cui la parte potrebbe pretendere di essere garantita. L'eventuale mancata eccezione o la tardiva deduzione dell'incapacità a testimoniare non esonera il giudice dal potere-dovere di esaminare l'intrinseca credibilità del testimone, tenendo conto dell'interesse all'esito del giudizio.

Nell'azione volta a far valere la falsità testamentaria, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione del documento contestato comporta una pronuncia giudiziale relativa alla mancata dimostrazione, tramite quel documento, della qualità di erede.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova nel Giudizio di Rinvio e Valutazione dell'Inattendibilità Testimoniale


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda successoria, in cui una parte, qualificandosi come erede legittima, ha contestato la validità di un testamento olografo che designava un'altra persona come erede universale. La contestazione si fondava sia sull'asserita apocrifia del testamento, sia sull'incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva respinto le domande dell'attrice. La Corte d'Appello, in un primo momento, aveva confermato tale decisione, ma la Suprema Corte, adita con ricorso, aveva cassato la sentenza d'appello, statuendo che gravava sull'erede testamentario l'onere di chiedere la verificazione del testamento, anche qualora questo fosse stato prodotto in giudizio dalla parte che ne contestava l'autenticità.
In sede di rinvio, la Corte d'Appello aveva quindi dichiarato nullo il testamento, in quanto non era stata richiesta la verificazione della sua scrittura, devolvendo l'eredità secondo le norme della successione legittima. Tuttavia, la stessa Corte aveva dichiarato inammissibile la produzione di un nuovo testamento olografo, emerso successivamente, disconosciuto dalla controparte e del quale era stata richiesta la verificazione.
La questione è giunta nuovamente all'attenzione della Corte di Cassazione, che, con una seconda pronuncia, ha cassato la sentenza d'appello, affermando che la produzione del nuovo olografo non configurava una nuova domanda e che, nel giudizio di rinvio, erano ammissibili nuove produzioni documentali, qualora la parte non avesse potuto produrle in precedenza per causa di forza maggiore. La Corte ha quindi demandato al giudice del rinvio il compito di verificare la sussistenza di tale forza maggiore.
Riassunto il giudizio, la Corte d'Appello, espletata prova per testi, ha ritenuto non provata la forza maggiore e ha dichiarato la parte decaduta dalla produzione del nuovo documento, confermando la nullità del primo testamento e la devoluzione dell'eredità secondo le norme della successione legittima.
Avverso tale ultima sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in diversi motivi. La ricorrente lamentava, tra l'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel momento in cui era venuta a conoscenza dell'esistenza del secondo testamento, nonché la violazione delle norme processuali relative alla capacità a testimoniare e alla valutazione delle prove.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi proposti. In particolare, la Corte ha evidenziato che il giudice del rinvio aveva correttamente adempiuto al mandato ricevuto, valutando la sussistenza della forza maggiore che avrebbe giustificato la tardiva produzione del secondo testamento. La Corte ha inoltre sottolineato che la valutazione della credibilità dei testimoni rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di omesso esame di fatti storici decisivi, circostanza non riscontrabile nel caso di specie. Infine, la Corte ha ribadito che, nel caso in cui sia proposta una domanda di accertamento della falsità di un testamento, il giudice del merito, a fronte della mancata verificazione dell'olografo, deve pronunciarsi sulla sua inesistenza o nullità.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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