CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 26042/2018 del 17-10-2018
principi giuridici
Nel regime anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 2015, le somme dovute a titolo di pensione, una volta accreditate su conto corrente bancario o postale, perdono la loro identità di crediti pensionistici e, conseguentemente, non sono soggette alla limitazione della pignorabilità prevista dall'art. 545 c.p.c.
Nel regime anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 2015, il versamento sul conto corrente delle somme dovute a titolo pensionistico determina l'estinzione, pro rata, del rapporto obbligatorio tra il pensionato e l'ente erogatore, divenendo il denaro versato di proprietà dell'istituto di credito, con contestuale nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra l'istituto di credito e il depositario o correntista, consistente nel diritto a richiedere, in ogni momento, il saldo attivo risultante dal conto, senza limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Pignorabilità di somme pensionistiche accreditate su conto corrente: limiti e tutele
La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla pignorabilità di somme derivanti da trattamenti pensionistici accreditate su un conto corrente bancario, in un contesto temporale antecedente alla riforma del 2015 che ha introdotto specifiche disposizioni in materia. La vicenda trae origine da un pignoramento eseguito da un creditore nei confronti di un debitore, titolare di un conto corrente sul quale venivano accreditati esclusivamente emolumenti pensionistici. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto legittimo il pignoramento solo per la parte eccedente l'importo impignorabile per legge, corrispondente a un rateo mensile delle pensioni percepite dal debitore.
La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, basandosi sulla natura previdenziale delle somme accreditate e sulla loro funzione assistenziale, ritenendo che il vincolo di parziale impignorabilità persistesse anche dopo l'accredito sul conto corrente. L'### ha impugnato tale sentenza, sostenendo che le limitazioni al pignoramento previste dal codice di procedura civile si applichino esclusivamente al pignoramento eseguito presso l'ente erogatore del trattamento pensionistico, e non quando il pignoramento sia eseguito presso l'istituto bancario, dove il credito del debitore si configura come diritto alla restituzione delle somme depositate.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'### richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 2015, che ha affrontato la questione della pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente. La Consulta aveva affermato che, una volta che le somme pensionistiche transitano sul conto corrente del beneficiario, si confondono con il suo patrimonio e non sono più soggette alle limitazioni alla pignorabilità previste per i crediti pensionistici. In sostanza, una volta che l'ente previdenziale ha adempiuto alla sua obbligazione, le somme versate sul conto corrente perdono la loro identità di crediti pensionistici e, conseguentemente, la protezione del minimo vitale.
La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte Costituzionale avesse sollecitato il legislatore a intervenire per colmare il vuoto normativo e garantire la tutela delle condizioni minime di vita del pensionato. A tale sollecitazione ha fatto seguito il decreto-legge n. 83 del 2015, che ha modificato l'articolo 545 del codice di procedura civile, introducendo limiti alla pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente a titolo di stipendio, salario, indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione. Tuttavia, tale novella legislativa non è applicabile al caso in esame, in quanto la procedura esecutiva era stata avviata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge.
La Suprema Corte ha concluso che, nel contesto normativo previgente alla riforma del 2015, il versamento delle somme pensionistiche sul conto corrente comportava l'estinzione del rapporto obbligatorio tra il pensionato e l'ente previdenziale, e il denaro versato diveniva di proprietà dell'istituto di credito, con la nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra l'istituto di credito e il correntista, per il quale non sono previsti limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti. Di conseguenza, le somme giacenti sul conto corrente sono pignorabili secondo il principio generale sancito dall'articolo 2740 del codice civile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame della questione alla luce dei principi enunciati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.