CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 26062/2018 del 17-10-2018
principi giuridici
Qualora la revoca dell'ordine di integrazione del contraddittorio intervenga nel corso del giudizio di primo grado e, di conseguenza, il giudice che l'ha pronunciata respinga l'eccezione di estinzione del processo, il giudice d'appello, se ritiene illegittima tale revoca, non può applicare la sanzione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., ma, ove consideri sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario non ravvisata in primo grado, deve rimettere le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., salvo che i litisconsorti non siano stati già evocati in giudizio iussu iudicis ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
La disposizione testamentaria negativa impedisce la vocazione dell'escluso, ma non può eliminare l'astratta designazione contenuta nella legge, creando una situazione identica rispetto ad altre fattispecie di rappresentazione, in particolare rispetto a quella derivante dall'indegnità a succedere, rimanendo salva la possibilità che il testatore disponga in modo diverso, escludendo dalla successione anche tutti i discendenti della persona contemplata.
In tema di successione testamentaria, la validità della clausola di diseredazione, in sé e per sé, attribuendole autonoma rilevanza modificativa della successione legittima anche quando essa costituisca il contenuto unico del testamento e pure se la scheda non contenga elementi da cui possa dedursi la volontà del testatore di chiamare alla successione gli altri successibili ex lege, non esclude che la stessa possa concorrere con disposizioni positive, fermo restando che in questi casi si imporrà piuttosto una preliminare indagine volta ad accertare se la dichiarazione negativa vada intesa come puramente confermativa o comunicativa della sancita preterizione del successibile, operata con le disposizioni positive, ovvero come contenente una sua definitiva esclusione dalla vicenda successoria.
L'azione di nullità testamentaria può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, inteso quale situazione giuridica soggettiva di vantaggio sostanziale, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio, e che si concreta nella esigenza di conseguire un risultato utile o giuridicamente apprezzabile attraverso l'indispensabile intervento del giudice.
L'assunzione del titolo di erede implica, anche nella successione legittima, che sia intervenuta l'accettazione espressa o tacita, non essendo di per sé sufficiente la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione.
In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un'autonoma riassunzione.
Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio.
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sintesi e commento
Successione Testamentaria: Validità della Clausola di Diseredazione e Limiti all'Impugnazione del Testamento
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria, originata dall'impugnazione di un testamento olografo da parte di alcuni parenti del de cuius. Il fulcro della controversia risiede nella validità di una clausola di diseredazione contenuta nel testamento e nelle conseguenze che ne derivano in merito alla legittimazione ad impugnare le disposizioni testamentarie.
La vicenda trae origine da un testamento con il quale la testatrice disponeva dei propri beni, escludendo espressamente dalla successione i propri fratelli e nipoti, motivando tale scelta con la loro "immeritevolezza". A seguito della pubblicazione del testamento, i fratelli, nipoti e pronipoti della testatrice impugnavano il testamento e le singole disposizioni in esso contenute, contestandone la validità.
Il Tribunale accoglieva integralmente le ragioni degli attori, dichiarando la nullità di tutte le disposizioni testamentarie. La Corte d'Appello riformava integralmente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda degli originari attori. In particolare, la Corte d'Appello qualificava tutte le disposizioni testamentarie come legati, dichiarava la nullità della disposizione relativa all'immobile principale e della disposizione di usufrutto, ma riconosceva la validità degli altri legati e, soprattutto, la validità della clausola di diseredazione.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte, nel decidere la controversia, ha affrontato diverse questioni di diritto, tra cui la validità della clausola di diseredazione, la sua estensione ai discendenti dei diseredati e la legittimazione ad impugnare il testamento.
In merito alla validità della clausola di diseredazione, la Corte ha aderito al più recente orientamento giurisprudenziale, affermando la sua validità ed efficacia autonoma, anche in assenza di una contestuale istituzione di erede. Tale clausola, infatti, è idonea ad escludere il successibile ex lege dalla successione, modificando così l'ordine successorio previsto dalla legge.
Quanto all'estensione della clausola di diseredazione ai discendenti dei diseredati, la Corte ha precisato che, di regola, la diseredazione ha efficacia personale e non si estende automaticamente all'intera stirpe dell'escluso. Tuttavia, il testatore può espressamente prevedere l'esclusione dalla successione anche dei discendenti del diseredato, manifestando inequivocabilmente tale volontà nel testamento. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la testatrice avesse manifestato la volontà di escludere dalla successione non solo i fratelli e i nipoti, ma anche i pronipoti, utilizzando un'espressione ("nipoti") idonea a comprendere anche i discendenti di grado ulteriore.
Infine, la Corte si è pronunciata sulla legittimazione ad impugnare il testamento. In proposito, ha affermato che l'azione di nullità del testamento può essere esercitata solo da chi vi abbia un interesse concreto ed attuale, ossia da chi possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell'accertata invalidità del testamento. Pertanto, la Corte ha ritenuto che i parenti diseredati non fossero legittimati ad impugnare le singole disposizioni testamentarie, in quanto, per effetto della clausola di diseredazione, erano esclusi dalla successione e non potevano vantare alcun diritto ereditario.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva statuito sulla validità delle singole disposizioni testamentarie, ritenendo che tali statuizioni non potessero essere pronunciate in assenza di una legittimazione ad agire da parte degli impugnanti. La Corte ha invece confermato la validità della clausola di diseredazione e la sua estensione ai pronipoti, rigettando il ricorso incidentale proposto da questi ultimi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.