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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 31012/2018 del 30-11-2018

principi giuridici

In materia di affitto di fondi rustici, qualora sia concesso all'affittuario moroso il termine di grazia di cui all'art. 46, comma 6, della legge n. 203 del 1982, non è consentito al giudice valutare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., essendo tale valutazione preventivamente compiuta dal legislatore.

Ai fini della risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico per morosità, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 203 del 1982, rileva l'ammontare complessivo dei canoni non pagati dal conduttore, piuttosto che l'arco temporale in cui questi non abbia versato alcun corrispettivo al concedente.

In materia di affitto di fondi rustici, una volta presentata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, i pagamenti effettuati dall'affittuario moroso successivamente alla domanda di scioglimento del contratto, che non abbiano integralmente sanato la morosità ai sensi dell'art. 46, comma 6, della legge n. 203 del 1982, sono irrilevanti al fine di paralizzare la domanda di risoluzione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione del contratto di affitto agrario: la rilevanza della morosità e il termine di grazia


La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia relativa alla risoluzione di un contratto di affitto di fondo rustico per inadempimento dell'affittuario. La società proprietaria del fondo aveva convenuto in giudizio l'affittuario, chiedendo la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento dei canoni di affitto relativi a una annualità e alla prima metà della successiva, oltre alle spese di registrazione del contratto. L'affittuario, eccependo la non gravità dell'inadempimento, aveva richiesto e ottenuto un termine di grazia per sanare la morosità.
Il Tribunale, verificato l'avvenuto pagamento dei canoni relativi alla prima annualità entro il termine concesso, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per tale periodo, ma aveva comunque risolto il contratto per inadempimento dell'affittuario, persistendo il mancato pagamento del primo rateo dell'annualità successiva. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece ritenuto che non ricorresse un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione, interpretando una clausola contrattuale nel senso che solo il mancato pagamento di un intero canone annuale, e non di una sua rata, potesse costituire causa di risoluzione.
La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso della società proprietaria del fondo. I giudici di legittimità hanno ribadito che, una volta concesso all'affittuario moroso il termine di grazia, non è consentito al giudice valutare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile. Tale valutazione è infatti compiuta preventivamente dal legislatore, che individua nel mancato pagamento del canone per almeno un'annualità la condizione che legittima la domanda di risoluzione.
La Corte ha inoltre precisato che la condizione legale per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore del concedente per una somma pari ad almeno un'annualità di canone. Pertanto, la risoluzione del contratto non può essere esclusa solo perché il conduttore ha omesso di corrispondere il canone per un'intera annualità, essendo invece rilevante l'ammontare complessivo dei canoni non pagati. Nel caso di specie, l'inadempimento dell'affittuario era superiore all'importo di un canone annuale, e pertanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere sussistente un grave inadempimento.
Infine, la Suprema Corte ha chiarito che l'avvenuto pagamento del canone relativo alla prima annualità nel corso del giudizio non era sufficiente a sanare l'inadempimento, in quanto, una volta presentata la domanda di risoluzione del contratto, i pagamenti effettuati successivamente non sono rilevanti al fine di paralizzare tale domanda, a meno che l'affittuario non abbia posto termine integralmente alla propria morosità entro il termine di grazia concesso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello, affinché si pronunci nuovamente sulla questione alla luce dei principi di diritto enunciati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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