CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 33546/2018 del 28-12-2018
principi giuridici
L'interpretazione di un atto negoziale è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, salvo che per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ovvero per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
La comunione legale fra i coniugi, a norma dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., riguarda gli acquisti, tanto gli atti che implicano il trasferimento della proprietà, quanto gli atti che determinano la costituzione di diritti reali sul bene, costituendo una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa.
Ove l'atto costitutivo dell'usufrutto sia stato stipulato da entrambi i coniugi, l'acquisizione del diritto di usufrutto alla comunione legale tra gli stessi permane, nella sua interezza e senza quote, fino allo scioglimento della comunione stessa, allorquando tale diritto cade nella comunione ordinaria tra i coniugi che ne diventano contitolari, ciascuno per la sua quota, fino alla sua naturale estinzione, salvo che non sia stato previsto, nel titolo, l'accrescimento in favore del coniuge superstite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Usufrutto, Comunione Legale e Diritto di Accrescimento: Un'Analisi della Volontà delle Parti
La pronuncia in esame affronta una complessa questione relativa all'interpretazione di un atto di compravendita immobiliare e alla sua interazione con il regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi, con particolare riferimento al diritto di usufrutto e all'eventuale diritto di accrescimento.
La vicenda trae origine da un atto di vendita del 1995, con il quale una società alienava un complesso immobiliare. L'atto prevedeva il trasferimento della piena proprietà di una quota a un soggetto, la nuda proprietà di un'altra quota a un secondo soggetto e il diritto di usufrutto su quest'ultima quota a due coniugi, in regime di comunione legale. Successivamente, uno dei coniugi usufruttuari decedeva e l'altro coniuge agiva in giudizio, contestando un successivo atto di disposizione compiuto dal nudo proprietario in favore di una società. L'azione si fondava sulla tesi che, in virtù del regime di comunione legale e della natura congiuntiva dell'usufrutto, alla morte del primo coniuge usufruttuario, il diritto di usufrutto si fosse accresciuto in capo al coniuge superstite, rendendo quindi inefficace la successiva alienazione da parte del nudo proprietario.
Il Tribunale rigettava le domande dell'attrice e la Corte d'Appello confermava tale decisione. La Corte territoriale, in particolare, escludeva sia la sussistenza di un diritto di accrescimento automatico derivante dal regime di comunione legale, sia la natura congiuntiva dell'usufrutto.
La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno precisato che, sebbene sia possibile prevedere convenzionalmente un diritto di accrescimento tra cousufruttuari, tale volontà deve risultare in modo inequivocabile dall'atto costitutivo. Nel caso di specie, l'atto di compravendita non conteneva alcuna clausola specifica in tal senso e gli elementi addotti dalla ricorrente non erano sufficientemente univoci per desumere la volontà delle parti di costituire un usufrutto congiuntivo. La Corte ha inoltre sottolineato che la costituzione dell'usufrutto su una quota di un immobile, e non sull'intero bene, deponeva nel senso di escludere la volontà di garantire il godimento diretto dell'immobile agli usufruttuari.
La Suprema Corte ha poi chiarito che, in regime di comunione legale, l'acquisto del diritto di usufrutto da parte di entrambi i coniugi permane nella sua interezza e senza quote fino allo scioglimento della comunione. Tuttavia, in caso di scioglimento della comunione per decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue, a meno che il titolo non preveda diversamente.
In definitiva, la pronuncia ribadisce l'importanza della volontà delle parti nell'interpretazione degli atti negoziali e la necessità di una chiara manifestazione di volontà per la costituzione di un diritto di accrescimento tra cousufruttuari, anche in presenza di un regime di comunione legale tra i beneficiari del diritto di usufrutto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.