blog dirittopratico

3.859.240
documenti generati

v5.845
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 4320/2018 del 22-02-2018

principi giuridici

Il pagamento di un debito del de cuius da parte del chiamato all'eredità configura accettazione tacita solo qualora sia provato che il pagamento sia stato effettuato con denaro prelevato dall'asse ereditario, diversamente configurandosi adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c.

Nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente bancario, regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c., ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza esclusiva di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa vantare diritti sul medesimo saldo.

In caso di mutuo cointestato, il condebitore solidale originario non è equiparabile all'erede del condebitore defunto ai fini del frazionamento del debito di cui agli artt. 752 e 754 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accettazione Tacita di Eredità: Prelievi da Conto Corrente Cointestato e Pagamento di Debiti Ereditari


La pronuncia in esame affronta la complessa questione dell'accettazione tacita di eredità, con particolare riferimento ai comportamenti del chiamato all'eredità in relazione a un conto corrente cointestato con il de cuius e al pagamento di debiti gravanti sull'asse ereditario.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società creditrice nei confronti di una donna, al fine di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del marito defunto. La società agiva in giudizio per tutelare i propri diritti nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano rigettato la domanda della società.
La società creditrice ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi di doglianza. Il primo motivo lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero il prelievo di somme dal conto corrente cointestato con il defunto, fino a portarlo in scoperto, per poi ripristinarlo, al fine di estinguere le rate di un finanziamento fondiario cointestato. Secondo la ricorrente, tali prelievi avrebbero comportato l'utilizzo anche della quota di spettanza del de cuius. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile tale motivo, ritenendo che, sotto la veste di una critica per omesso esame, si celasse in realtà una richiesta di riesame delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha inoltre precisato che, nel caso di specie, il presunto fatto storico negletto (l'attingimento alla quota del de cuius) era in realtà una valutazione giuridica, piuttosto che un fatto storico.
Il secondo motivo di ricorso contestava la violazione o falsa applicazione dell'art. 476 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello non avesse considerato che la donna, dopo il decesso del coniuge, aveva mantenuto attivo l'addebito mensile sul conto corrente per il pagamento del mutuo ipotecario. Secondo la ricorrente, per evitare di utilizzare somme di pertinenza del marito, avrebbe dovuto revocare l'ordine di prelievo automatico. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge implica un problema interpretativo della stessa, mentre nel caso di specie l'erronea ricognizione riguardava la fattispecie concreta, censurabile in sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 752, 754, 1292 e 1294 c.c., per non avere la Corte d'Appello considerato che, con la morte del debitore in solido, non cessa il vincolo di solidarietà, ma si determina un frazionamento pro quota dell'originario debito tra gli eredi. Anche questo motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto non coglieva la ratio della decisione impugnata, che aveva correttamente sottolineato come la donna fosse condebitrice solidale unitamente al marito ai fini del mutuo, e quindi debitrice originaria, non già erede dell'altro condebitore.
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25210 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.153 secondi in data 7 maggio 2026 (IUG:U5-89D849) - 2968 utenti online