CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 5889/2018 del 12-03-2018
principi giuridici
In tema di assegno circolare, il rapporto tra il titolare dell'assegno e l'istituto bancario emittente si configura come mandato, revocabile ai sensi dell'art. 1722 c.c., con la precisazione che, in mancanza di revoca, il diritto del richiedente l'assegno alla ripetizione della provvista sorge solo dopo la scadenza del termine triennale di prescrizione dell'azione cartolare del beneficiario, termine dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione.
Il versamento al Fondo di cui all'art. 1, commi 343-345, L. n. 266 del 2005, degli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, non pregiudica il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Assegno Circolare Smarrito: Prescrizione del Diritto alla Restituzione della Provvista
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della prescrizione del diritto alla restituzione della provvista di un assegno circolare smarrito e non incassato, versata al Fondo depositi "dormienti".
La vicenda trae origine dalla richiesta di emissione di un assegno circolare, da parte di un soggetto, a favore della figlia, per un determinato importo. L'assegno, pur emesso e addebitato sul conto del richiedente, non venne mai posto all'incasso dalla beneficiaria, che ne denunciò lo smarrimento solo molti anni dopo. Nel frattempo, la banca emittente trasferì la somma corrispondente al Fondo depositi "dormienti", istituito per gestire, tra l'altro, gli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione.
Il richiedente l'emissione dell'assegno, ritenendo di aver diritto alla restituzione della provvista, agì in giudizio contro la società che gestisce il Fondo. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettarono la domanda, sebbene per motivi diversi. Il Tribunale eccepì il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, ritenendo legittimata solo la beneficiaria. La Corte d'Appello, pur riconoscendo la legittimazione attiva del richiedente, affermò la prescrizione del suo diritto.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso. I giudici di legittimità hanno preliminarmente delineato il quadro normativo di riferimento, richiamando le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione (artt. 2935 e 2946 c.c.) e la disciplina specifica dell'assegno circolare (art. 84 R.D. n. 1736/1933). Hanno, inoltre, escluso l'applicazione analogica all'assegno circolare delle norme dettate per l'assegno bancario (artt. 32 e 35 R.D. n. 1736/1933), evidenziando le differenze strutturali e funzionali tra i due titoli di credito.
La Corte ha poi qualificato il rapporto tra il titolare dell'assegno circolare e l'istituto bancario come un mandato, revocabile in ogni momento. Tuttavia, nel caso di specie, non vi era prova di una revoca del mandato da parte del richiedente. Secondo i giudici, il diritto alla restituzione della provvista sorge in capo al richiedente solo dopo la scadenza del termine triennale di prescrizione dell'azione cartolare del beneficiario, momento in cui il mandato si estingue oggettivamente.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, il diritto alla restituzione della provvista non era ancora prescritto, in quanto il termine decennale decorrente dalla scadenza del termine triennale per l'incasso dell'assegno non era ancora spirato. Per questi motivi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, condannando la società resistente a restituire la somma richiesta, oltre interessi dalla domanda.
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