CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 9543/2018 del 18-04-2018
principi giuridici
Il diritto all'indennità di cui all'art. 1053 c.c., conseguente alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ha natura di diritto di credito e la relativa domanda, anche se di mero accertamento, non è soggetta a trascrizione ai sensi degli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c.
Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la decisione resa nei confronti del dante causa, quale sostituto processuale dell'avente causa, fa stato ed è eseguibile nei confronti del successore, ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.p.c., senza che rilevi il momento della trascrizione del titolo d'acquisto da parte di quest'ultimo. La predetta disposizione non consente distinzioni tra primo e successivi aventi causa ai fini della sua operatività.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Servitù coattiva di passaggio: opponibilità della sentenza al successore a titolo particolare e indennità ex art. 1053 c.c.
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa all'opponibilità di una sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio e contenente la condanna al pagamento di un'indennità, nei confronti dei successori a titolo particolare del soggetto originariamente coinvolto nel giudizio.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di alcuni soggetti, in quanto successori a titolo particolare del titolare del fondo dominante, per il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1053 del codice civile, a seguito della costituzione di una servitù di passaggio coattivo disposta con una precedente sentenza. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ma la Corte d'Appello aveva riformato la decisione, ritenendo la sentenza costitutiva della servitù opponibile ai successori a titolo particolare.
I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l'opponibilità della sentenza, sostenendo di essere aventi causa dai successori a titolo particolare dei successori a titolo universale del soggetto formalmente parte del processo conclusosi con la sentenza costitutiva della servitù. Hanno inoltre evidenziato che la domanda introduttiva di quel giudizio non era stata trascritta e che la trascrizione del loro atto di acquisto era anteriore alla trascrizione della sentenza costitutiva della servitù.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il diritto all'indennità ex art. 1053 c.c. ha natura di diritto di credito e la relativa domanda, tanto più se rivolta al mero accertamento del diritto, non rientra tra quelle per cui è prevista la trascrizione. Di conseguenza, l'avvenuto mutamento delle parti dello specifico rapporto sostanziale nel corso del processo è regolato dall'art. 111, comma 4, del codice di procedura civile, in base al quale la decisione emanata nei confronti della parte originaria fa stato ed è eseguibile nei riguardi del successore a titolo particolare.
La Corte ha precisato che, ai fini dell'operatività dell'art. 111 c.p.c., non rileva il momento in cui è avvenuta la trascrizione del titolo d'acquisto da parte del successore a titolo particolare, né che quest'ultimo abbia acquistato il fondo dominante dai primi aventi causa a titolo particolare dagli eredi a titolo universale dell'originario titolare. La formulazione dell'art. 111 c.p.c. non consente una distinzione tra primo e successivi aventi causa dall'originario titolare del diritto controverso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.