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CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 10966/2019 del 18-04-2019
principi giuridici
In tema di obbligazioni restitutorie derivanti da finanziamenti pubblici vincolati, la liquidità del credito, ai fini della decorrenza degli interessi, non coincide con la mera determinabilità attraverso un calcolo matematico, ma presuppone l'assenza di discrezionalità dell'ente pubblico nella determinazione dell'ammontare dovuto.
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sintesi e commento
Interessi Legali su Borse di Studio: Necessaria la Determinazione Discrezionale dell'Ente Pubblico per la Loro Decorrenza
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione della decorrenza degli interessi legali relativi alla restituzione parziale di una borsa di studio erogata da una Provincia Autonoma per la specializzazione postuniversitaria di un medico. La controversia trae origine dalla richiesta di restituzione del 70% della borsa di studio, oltre agli interessi legali, avanzata dalla Provincia nei confronti del beneficiario, a seguito del mancato rispetto dell'impegno assunto di prestare servizio presso il servizio sanitario provinciale per un determinato periodo.
Il Tribunale di primo grado aveva qualificato l'impegno del medico come di natura privatistica, applicando i principi generali in materia di obbligazioni pecuniarie e facendo decorrere gli interessi dalla data di revoca della borsa di studio e della richiesta di restituzione. La Corte d'Appello, riformando la decisione, aveva invece statuito che gli interessi legali decorressero dalla data dei singoli pagamenti della borsa di studio, confermando la natura privatistica del rapporto e l'inapplicabilità di normative pubblicistiche successive alla sua costituzione.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello, lamentando, tra l'altro, la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, ha sostenuto che il credito restitutorio non potesse considerarsi liquido e certo fino alla delibera dell'ente pubblico che ne avesse determinato l'effettivo ammontare, in quanto la Provincia avrebbe avuto la facoltà di esigere una restituzione inferiore al tetto massimo previsto, anche in caso di inadempimento totale dell'impegno assunto.
La Suprema Corte, ritenendo la questione di particolare importanza nomofilattica, ha disposto il rinvio della trattazione del caso alle Sezioni Unite. La decisione si fonda sulla necessità di chiarire se, in casi come questo, la mera determinabilità dell'importo da restituire sia sufficiente a far decorrere gli interessi legali dalla data di erogazione della borsa di studio, oppure se sia necessario un atto formale dell'ente pubblico che, esercitando un potere discrezionale, determini concretamente l'ammontare della somma dovuta. La pronuncia delle Sezioni Unite sarà quindi cruciale per definire i criteri di liquidità ed esigibilità dei crediti restitutori derivanti da borse di studio e per stabilire il momento a partire dal quale decorrono gli interessi legali.
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