CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 16070/2019 del 14-06-2019
principi giuridici
Il vincolo di destinazione ad uso parcheggio, imposto dall'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, non preclude la configurabilità di un regime di condominialità sulle aree destinate a tale uso, qualora le stesse siano realizzate su suolo comune e non vi sia un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio. In tal caso, l'acquisto di un'unità immobiliare nel condominio comporta l'automatica acquisizione della quota di comproprietà sulle autorimesse comuni, salvo diverso accordo scritto ad substantiam.
L'alienazione di un'unità immobiliare in un edificio condominiale determina, in assenza di una contraria volontà espressa in forma scritta ad substantiam, il trasferimento pro quota delle parti comuni, incluse le autorimesse realizzate su suolo condominiale, in applicazione del principio accessorium sequitur principale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Trasferimento di Proprietà e Pertinenze in Condominio: il Regime delle Aree Comuni Prevale sul Vincolo Urbanistico
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa alla titolarità di un'autorimessa all'interno di un complesso condominiale. Alcuni soggetti agivano in giudizio per vedersi riconosciuta la proprietà di un box auto, sostenendo che questo costituisse pertinenza di un appartamento acquistato da un precedente proprietario e successivamente rivenduto agli attuali ricorrenti. La tesi degli attori si fondava sul presupposto che la concessione edilizia per la costruzione dei box auto, realizzati in un secondo momento rispetto all'edificio principale, avesse creato un vincolo pertinenziale tra le autorimesse e le singole unità abitative.
Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d'Appello riformava la decisione, accogliendo l'appello e dichiarando che il box auto in questione era stato trasferito come pertinenza dell'appartamento in virtù dell'atto di compravendita originario. La Corte territoriale argomentava che, non essendoci stata alcuna riserva di proprietà sui box auto nell'atto di vendita, il trasferimento dell'appartamento aveva implicitamente incluso anche la pertinenza.
La questione giungeva all'attenzione della Suprema Corte, che rigettava il ricorso proposto contro la sentenza d'appello. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo l'importanza del vincolo di destinazione a parcheggio imposto dall'art. 41-sexies della legge urbanistica, ha posto l'accento su un aspetto cruciale: le autorimesse erano state realizzate su un'area di proprietà condominiale.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, in assenza di un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, i cortili e le aree destinate a parcheggio rientrano tra le parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Di conseguenza, la costruzione di autorimesse su tale area, pur modificandone la destinazione d'uso, non ne altera il regime di condominialità sotto il profilo dominicale.
La Corte ha quindi concluso che, essendo le autorimesse state realizzate su un'area comune, esse appartengono pro indiviso a tutti i condomini, salvo diverso accordo scritto. Pertanto, l'acquisto di un'unità immobiliare nel condominio comporta automaticamente l'acquisto della quota di comproprietà sulle autorimesse comuni e il diritto di usufruirne.
In definitiva, la Suprema Corte ha ritenuto che il trasferimento del diritto sul box auto non derivasse tanto dal vincolo pertinenziale previsto dalla legge urbanistica, quanto piuttosto dal regime circolatorio tipico delle parti comuni del condominio. L'alienazione dell'appartamento comportava, di conseguenza, il trasferimento della titolarità pro quota delle autorimesse costruite nel cortile condominiale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.