CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 16609/2019 del 20-06-2019
principi giuridici
La responsabilità dell'appaltatore ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. non è esclusa né disciplinata dagli artt. 1667 e 1668 c.c., i quali integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, applicabili qualora l'opera non sia stata eseguita, completata, o consegnata, ovvero sia stata realizzata con ritardo.
La garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone un'opera compiuta e consegnata, mentre, prima della consegna, l'inadempimento dell'appaltatore è disciplinato dagli artt. 1453 e ss. c.c., con conseguente applicazione del cumulo ordinario tra domanda di inadempimento e domanda di risarcimento del danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale nell'Appalto: Cumulabilità tra Risoluzione e Risarcimento Danni
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa a un contratto d'appalto per lavori edilizi. Il committente aveva citato in giudizio l'appaltatore, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni subiti a causa di vizi e difetti riscontrati nell'opera. L'appaltatore si era difeso, contestando le pretese del committente e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo per le opere eseguite e il risarcimento del mancato guadagno.
Il Tribunale aveva rigettato sia la domanda principale che quella riconvenzionale. La Corte d'Appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva condannato il committente al pagamento di una somma a favore dell'appaltatore, ritenendo non imputabile a quest'ultimo la mancata esecuzione di alcune opere. La Corte territoriale aveva inoltre escluso la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, ritenendo che i difetti riscontrati non fossero tali da compromettere la funzionalità abitativa dell'immobile e richiamando un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1668 c.c., la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento se i difetti non giustificano lo scioglimento del contratto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del committente, cassando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno chiarito che la responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., non è esclusa dalle disposizioni speciali contenute negli artt. 1667 e 1668 c.c., in quanto queste ultime integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale. Tali principi rimangono applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o completata. La Corte ha precisato che la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone un'opera compiuta e consegnata, mentre, prima della consegna, l'inadempimento dell'appaltatore è riconducibile al sistema della risoluzione comune ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. Di conseguenza, è applicabile il cumulo ordinario tra domanda di inadempimento e domanda di risarcimento del danno. La Corte ha quindi rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello affinché proceda a un nuovo esame del merito alla luce dei principi di diritto enunciati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.