CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 17868/2019 del 03-07-2019
principi giuridici
È nulla, ai sensi dell'art. 628 c.c., la disposizione testamentaria a favore di persona non determinata né determinabile in base alle indicazioni contenute nella scheda testamentaria, dovendo il giudice di merito, al fine di accertare la validità della disposizione, individuare univocamente il criterio indicato dal testatore per l'individuazione del beneficiario, scegliendo alternativamente tra la situazione esistente al momento della redazione del testamento e quella realizzatasi successivamente, senza possibilità di operare una commistione tra i due criteri.
L'institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non determina l'attribuzione anche dei beni non espressamente menzionati nella disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c., qualora le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del primo comma, sia ai sensi del secondo comma dell'art. 588 c.c., non ricostituiscano l'unità del patrimonio ereditario. Il principio della vis espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito ex re certa, nel senso che l'acquisto di costui non è limitato alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
La qualifica di erede universale contenuta nella scheda testamentaria, associata all'attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile al fine di accertare l'eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c., non giustifica, di per sé, l'attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell'universalità del patrimonio ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c.
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testo integrale
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sintesi e commento
Disposizioni testamentarie incerte e interpretazione della volontà del testatore: un caso di successione tra disposizioni a titolo universale e particolare
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria originata da un testamento olografo che ha generato dubbi interpretativi in merito alla validità e alla portata delle disposizioni testamentarie.
Nel caso specifico, la testatrice aveva disposto dei propri beni individuando come eredi i nipoti per quanto concerne uno specifico immobile, prevedendo una clausola di prelazione in caso di vendita. Contestualmente, nominava "erede universale" la persona che l'avesse assistita, senza però specificarne il nome, lasciando tale indicazione in bianco nel testamento, ma individuandola per relationem.
La persona che si riteneva beneficiaria di tale disposizione, in quanto assunse di aver prestato assistenza alla de cuius, adiva il Tribunale per vedersi riconosciuta la qualità di erede universale e ottenere la restituzione dei beni mobili e dell'immobile oggetto del legato ai nipoti. Il Tribunale accoglieva la domanda, decisione confermata in appello.
La Corte d'Appello aveva ritenuto valida la disposizione testamentaria in favore della persona che aveva assistito la testatrice, valorizzando le testimonianze che attestavano la dedizione e l'abnegazione con cui questa aveva prestato assistenza per anni, fino alla morte della de cuius.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza d'appello, ritenendo fondate le censure sollevate dai ricorrenti. In particolare, la Corte ha evidenziato come la Corte d'Appello non avesse correttamente applicato l'art. 628 del codice civile, che sancisce la nullità delle disposizioni testamentarie a favore di persona indeterminata o indeterminabile.
La Corte di Cassazione ha precisato che, sebbene sia ammissibile che il testatore si riferisca a una situazione futura per individuare il beneficiario, è necessario che il criterio di individuazione sia univoco e che non lasci spazio a incertezze. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la testatrice non aveva chiarito se intendesse riferirsi alla persona che l'aveva assistita fino alla redazione del testamento o a quella che l'avrebbe assistita successivamente, lasciando così irrisolta la questione dell'individuazione del beneficiario.
Inoltre, la Corte ha censurato l'interpretazione della Corte d'Appello in merito alla portata della disposizione testamentaria che nominava l'erede universale. La Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di una designazione di erede universale, l'assegnazione di beni determinati non esclude che la disposizione sia a titolo particolare, a meno che non risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la disposizione in favore dell'erede universale fosse limitata ai soli beni mobili espressamente menzionati nel testamento, e che, pertanto, la restante parte del patrimonio dovesse essere devoluta secondo le norme della successione legittima.
La Corte ha dunque rinviato la causa alla Corte d'Appello, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda, attenendosi ai principi di diritto enunciati nella sentenza di cassazione. In particolare, la Corte d'Appello dovrà chiarire se la testatrice intendesse riferirsi alla persona che l'aveva assistita fino alla redazione del testamento o a quella che l'avrebbe assistita successivamente, e dovrà valutare se la disposizione in favore dell'erede universale comprendesse l'universalità dei beni del testatore o fosse limitata ai soli beni mobili espressamente menzionati nel testamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.