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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 18749/2019 del 12-07-2019

principi giuridici

La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte dell'impugnante non vittorioso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inerzia del comproprietario e diritto al canone di locazione: un caso di sfratto per morosità


La vicenda trae origine da un contratto preliminare di vendita della nuda proprietà di un'autorimessa, successivamente locata a una società. A seguito del decesso di uno dei comproprietari, l'altro comproprietario, divenuto titolare di una quota maggioritaria (2/3) dell'immobile, intimava sfratto per morosità alla società conduttrice, contestando il mancato pagamento dei canoni di locazione a partire da un determinato periodo.
Il proprietario della restante quota (1/3) si opponeva allo sfratto, eccependo l'inammissibilità dell'azione per difetto di consenso del comproprietario e contestando un presunto abuso del processo, motivato dal ritardo nell'azione di recupero dei canoni, nonostante l'importo considerevole del debito.
In primo grado, il Tribunale condannava la società conduttrice al pagamento dei 2/3 dei canoni maturati in un periodo limitato, escludendo quelli relativi al periodo precedente alla notifica dello sfratto, ritenendo che il pagamento fosse stato effettuato all'altro comproprietario con la tolleranza del comproprietario che aveva agito per lo sfratto.
La decisione veniva impugnata sia dal comproprietario che aveva agito per lo sfratto, contestando l'irrilevanza della propria inerzia nell'esercizio di un diritto non ancora prescritto, sia dalla società conduttrice e dall'altro comproprietario, eccependo l'esistenza di un accordo di non richiedere il pagamento (pactum de non petendo).
La Corte d'Appello accoglieva l'appello principale, condannando la società conduttrice al pagamento dei 2/3 dei canoni di locazione a partire dal periodo inizialmente contestato, oltre interessi e spese legali.
Successivamente, nel giudizio di legittimità, i ricorrenti rinunciavano al ricorso, con accettazione della controparte. La Corte di Cassazione, pertanto, dichiarava estinto il giudizio, compensando le spese di lite tra le parti. La Corte ha altresì precisato che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità della norma che prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'impugnante non vittorioso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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