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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 23976/2019 del 26-09-2019

principi giuridici

1. Nei procedimenti di istruzione preventiva, ivi compresi quelli ex art. 696-bis c.p.c., l'ordinanza di rigetto o di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, determina la chiusura del procedimento e, ai sensi dell'art. 669-septies, comma 2, c.p.c., il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.

2. L'ordinanza che rigetta l'istanza di istruzione preventiva, anche in relazione alla statuizione sulle spese, è priva dei caratteri della definitività e della decisorietà, e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., essendo esperibile il rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inammissibilità del Ricorso per Cassazione Avverso Ordinanza di Inammissibilità di Accertamento Tecnico Preventivo e Statuizione sulle Spese


La Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. e aveva contestualmente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La vicenda traeva origine da un contratto di locazione stipulato tra i proprietari di un immobile e un istituto bancario. Alla scadenza del contratto, a seguito di disdetta, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo. Successivamente alla riconsegna dell'immobile, i locatori avevano sollevato contestazioni circa le condizioni igienico-sanitarie e gli interventi eseguiti sull'immobile, ritenuti non conformi. Non essendo pervenute ad una soluzione amichevole, i locatori avevano adito il Tribunale con un ricorso per ATP.
Il Tribunale aveva nominato un consulente tecnico d'ufficio (CTU), fissando l'udienza per il giuramento e la formulazione dei quesiti. La società conduttrice si era opposta all'ATP, eccependo l'intervenuta transazione, mentre un'altra società aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Il Tribunale, ritenendo che la pretesa dei ricorrenti fosse in contrasto con l'accordo transattivo e che l'istanza presupponesse un accertamento di merito non consentito in sede di ATP, aveva dichiarato inammissibile la domanda e condannato i ricorrenti alle spese di lite.
I ricorrenti avevano impugnato l'ordinanza per cassazione, lamentando l'erronea applicazione delle norme di diritto e la violazione degli artt. 91, 92, 696 e 696-bis c.p.c., nonché degli artt. 132 e 112 c.p.c., contestando la condanna alle spese in un procedimento che, a loro dire, si sarebbe dovuto concludere con la sola liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che il termine "rigetto" utilizzato nell'ordinanza impugnata doveva intendersi come un mero errore materiale, essendo evidente l'intenzione del Tribunale di dichiarare inammissibile il ricorso. Ha inoltre precisato che l'affermazione della "natura definitiva" del provvedimento doveva essere interpretata come indicativa della chiusura del procedimento, senza implicare la definitività e la decisorietà necessarie per l'impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost.
La Corte ha richiamato l'art. 669-septies c.p.c., applicabile ai procedimenti di istruzione preventiva, il quale prevede che, in caso di rigetto o dichiarazione di incompetenza pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento. Tale previsione, secondo la Corte, si applica ad ogni caso di mancato accoglimento del ricorso, legittimando la condanna alle spese da parte del Tribunale.
Infine, la Corte ha evidenziato che, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale, ai procedimenti di istruzione preventiva si applica anche l'art. 669-terdecies c.p.c., relativo alla reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza. Pertanto, l'ordinanza del Tribunale, anche in relazione alla statuizione sulle spese, non era impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, ma era soggetta a reclamo.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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