CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 25919/2019 del 15-10-2019
principi giuridici
La giurisdizione del giudice ordinario sussiste nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per affidamento incolpevole azionata dal beneficiario di un provvedimento illegittimo annullato in sede giurisdizionale, fondata sulla lesione dell'integrità patrimoniale derivata dall'affidamento incolpevole sulla legittimità dell'attribuzione favorevole poi caducata, in quanto viene in rilievo non solo la situazione lesa, riferibile a un diritto soggettivo, ma anche la violazione del principio generale del neminem laedere.
Il notaio, richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, è tenuto alla preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari, obbligo derivante dall'incarico conferito dal cliente e ricompreso nel rapporto di prestazione d'opera professionale, specialmente tesa ad assicurare la serietà e la certezza degli atti giuridici.
Il professionista che accetti l'incarico di svolgere un'attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione.
In materia di contratto d'opera intellettuale, ove risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quella omissione il risultato sarebbe stato conseguito.
La liquidazione in via equitativa del danno postula il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
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testo integrale
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sintesi e commento
Affidamento Legittimo e Responsabilità nella Compravendita di Terreni: Analisi della Diligenza Professionale e del Nesso Causale
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla compravendita di un terreno risultato poi non edificabile a causa di un vincolo preesistente, analizzando le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti: il venditore, il Comune che aveva rilasciato il permesso di costruire poi annullato, e il notaio rogante.
La società acquirente aveva citato in giudizio il Comune, il notaio e la parte venditrice, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'annullamento del permesso di costruire, basandosi sull'affidamento che le era stato ingenerato circa l'edificabilità del terreno. In particolare, contestava al notaio di aver omesso di rilevare l'esistenza del vincolo di non edificabilità e di aver fornito informazioni errate che avevano indotto la società a proseguire con l'investimento.
I giudici di merito avevano accertato che il terreno era gravato da un vincolo di asservimento risalente nel tempo, non rilevato dal notaio in fase di rogito. Tuttavia, avevano escluso la responsabilità del notaio, ritenendo che l'obbligo di diligenza professionale non si estendesse a indagini ultradecennali e che, comunque, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune non evidenziava la presenza di vincoli. Avevano inoltre escluso che le successive consulenze del notaio avessero avuto un ruolo causale nell'aggravamento del danno, in quanto la società aveva già intrapreso i lavori sulla base del permesso di costruire rilasciato dal Comune.
La Suprema Corte, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità professionale e di nesso causale. In primo luogo, ha precisato che il notaio, pur essendo tenuto a svolgere le verifiche necessarie per garantire la serietà e la certezza dell'atto, non è tenuto a effettuare indagini illimitate nel tempo, potendo legittimamente fare affidamento sulle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. In secondo luogo, ha sottolineato che, anche in presenza di un inadempimento del professionista, il risarcimento del danno è subordinato alla prova del nesso di causalità tra la condotta negligente e il danno subito, dovendo il giudice accertare, sulla base di criteri probabilistici, che senza quella omissione il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole per il cliente. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la società non avesse fornito la prova che i danni subiti fossero conseguenza diretta delle errate informazioni fornite dal notaio, avendo essa intrapreso i lavori sulla base del permesso di costruire rilasciato dal Comune e non sospendendoli neppure dopo la notifica del ricorso amministrativo.
La Corte ha inoltre confermato la responsabilità del Comune per aver rilasciato un permesso di costruire illegittimo, ma ha escluso il risarcimento dei danni successivi alla notifica del ricorso amministrativo, ritenendo che la società avesse agito in modo imprudente nel proseguire i lavori nonostante l'incertezza sulla legittimità del titolo abilitativo.
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