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CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 29102/2019 del 11-11-2019
principi giuridici
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso, ovvero sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
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sintesi e commento
Legittimità del Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo: Onere Probatorio e Obbligo di Repêchage
La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, affrontando questioni cruciali relative all'onere probatorio gravante sul datore di lavoro e all'obbligo di repêchage, ovvero il tentativo di ricollocare il lavoratore in altre posizioni aziendali compatibili con le sue competenze.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un licenziamento intimato da una società ad un dipendente, inizialmente ritenuto legittimo dal giudice di primo grado. La Corte d'Appello, riformando la decisione, aveva invece annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il pagamento di un'indennità risarcitoria. I giudici di secondo grado avevano ravvisato un vizio nel recesso, sia per l'insussistenza del motivo oggettivo addotto dalla società, sia per la mancata prova dell'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni.
La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l'altro, un omesso esame di fatti decisivi e una violazione delle norme in materia di licenziamento. In particolare, la ricorrente contestava l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello circa le ragioni poste a base del licenziamento, sostenendo che la capacità lavorativa residuale del dipendente fosse divenuta inservibile a causa di un processo di meccanizzazione aziendale.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, rilevando che esso tendeva ad una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la decisione di illegittimità del licenziamento si fondava su due pilastri: la mancanza del giustificato motivo e la violazione dell'obbligo di repêchage. Quest'ultimo aspetto, secondo la Cassazione, non era stato adeguatamente censurato dalla ricorrente.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la società lamentava che la Corte d'Appello, non avendo ritenuto raggiunta la prova dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore, non avrebbe potuto concludere per la "manifesta" insussistenza del giustificato motivo, con conseguente applicazione di una tutela reintegratoria attenuata. La Suprema Corte ha rigettato anche tale motivo, richiamando un proprio precedente orientamento secondo cui la verifica della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, sia l'impossibilità di ricollocare il lavoratore. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato l'assenza di uno dei presupposti, ovvero l'impossibilità di ricollocazione, ritenendo quindi corretta l'applicazione della tutela reintegratoria.
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