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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 29507/2019 del 14-11-2019

principi giuridici

In caso di prescrizione dell'azione cambiaria, l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo, con conseguente onere per il creditore di indicare il rapporto causale azionato.

La promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. opera esclusivamente nei rapporti diretti tra traente e prenditore ovvero tra girante ed immediato giratario, ma non nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno Circolare Prescritto e Promessa di Pagamento: Limiti all'Azione del Portatore


La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda relativa ad un assegno circolare non incassato nei termini di legge, affrontando il tema del rapporto tra azione cartolare prescritta e possibilità di agire sulla base della promessa di pagamento implicita nel titolo.
Il caso trae origine dal mancato pagamento di un assegno circolare di un determinato importo, girato da un soggetto al fratello. Quest'ultimo, presentatosi per l'incasso, si era visto opporre un rifiuto dalla banca emittente, motivato con una "causale residuale". Successivamente, il beneficiario aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della banca, la quale si era opposta, eccependo la scadenza del titolo e l'avvenuto versamento della somma, unitamente ad altri importi relativi a titoli analoghi, al ### istituito presso il ### in conformità alla normativa sui depositi dormienti.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto l'opposizione della banca, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione cartolare e accertato il rispetto della normativa sui conti dormienti. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, ritenendo irrilevante accertare l'effettivo versamento della somma al ### a causa della prescrizione dell'azione cartolare, e inapplicabili gli istituti della promessa di pagamento e della ricognizione di debito.
I ricorrenti, in sede di legittimità, hanno lamentato la violazione delle norme in materia di promessa di pagamento e di azione di indebito arricchimento, sostenendo che l'assegno circolare, pur prescritto, costituisse una promessa di pagamento che dispensava il creditore dall'onere di provare il rapporto obbligatorio sottostante. Hanno argomentato che, essendo l'assegno circolare una promessa di pagamento a vista da parte dell'emittente, gravava sulla banca l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, decorso il termine triennale di prescrizione dell'azione cartolare, solo il richiedente l'assegno può ripetere la provvista, entro il termine di prescrizione decennale. La Corte ha richiamato la disciplina sui conti dormienti, che prevede il versamento al ### degli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, salvo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno alla restituzione del relativo importo.
Nel caso di specie, il soggetto che agiva non aveva mai allegato né provato di essere il richiedente l'emissione dell'assegno, ma si era qualificato unicamente come beneficiario del titolo. La Corte ha ribadito che, in caso di prescrizione dell'azione cambiaria, l'utilizzo del titolo di credito come promessa di pagamento implica comunque l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo. Pertanto, chi intende avvalersi del valore del titolo come promessa di pagamento deve indicare il rapporto causale azionato.
La Corte ha evidenziato le differenze tra assegno circolare e assegno bancario, sottolineando che l'assegno circolare rappresenta una promessa di pagamento a vista, presupponendo la sussistenza di somme disponibili presso l'istituto emittente. Tuttavia, anche in questo caso, l'utilizzo del titolo come promessa di pagamento, in caso di prescrizione dell'azione cartolare, richiede l'allegazione e la prova del rapporto sottostante.
La Suprema Corte ha concluso che i ricorrenti si erano limitati a dedurre l'utilizzabilità dell'assegno circolare come ricognizione di debito o promessa di pagamento, senza allegare o prospettare alcun elemento relativo al credito vantato che li facesse ritenere parti del rapporto cartolare e del rapporto sottostante. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, rigettando il ricorso.
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testo integrale


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