blog dirittopratico

3.813.292
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 303/2019 del 09-01-2019

principi giuridici

In materia di obbligazioni solidali, l'assenza di litisconsorzio necessario non preclude al condebitore di avvalersi, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., della sentenza favorevole pronunciata nei confronti di altro coobbligato, purché la decisione non si fondi su ragioni personali a quest'ultimo riferibili.

Il principio di cui all'art. 1306, comma 2, c.c., in tema di estensione degli effetti del giudicato favorevole ai condebitori solidali, è applicabile anche alle obbligazioni di diritto pubblico, incluse quelle derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, sempre che la sentenza non si fondi su ragioni personali al condebitore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estensione del Giudicato Favorevole in Obbligazioni Solidali: Un'Analisi della Comunicabilità degli Effetti in Ambito Amministrativo


La pronuncia in esame affronta la questione della comunicabilità degli effetti di un giudicato favorevole in materia di obbligazioni solidali, con particolare riferimento al contesto delle sanzioni amministrative. Il caso trae origine da un'ordinanza ingiunzione emessa dall'### delle Entrate nei confronti di un soggetto, in qualità di rappresentante legale di un ###, per violazione delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi a dipendenti pubblici senza la prescritta autorizzazione e comunicazione dei compensi. Identica ordinanza era stata notificata al ### stesso, in quanto obbligato in solido.
Avverso tali provvedimenti venivano proposte due distinte opposizioni: una dal ### in proprio e quale legale rappresentante del ###, e l'altra dal solo ###. Quest'ultima opposizione veniva accolta con sentenza passata in giudicato, in assenza di impugnazione da parte dell'###. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso del ###, ritenendo che quest'ultimo non potesse beneficiare del giudicato formatosi nei confronti del ###, in quanto non sussisteva un'ipotesi di litisconsorzio necessario, bensì facoltativo.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno affermato che, in presenza di obbligazioni solidali, l'assenza di litisconsorzio necessario non preclude la possibilità per i condebitori di avvalersi di una sentenza favorevole pronunciata nei confronti di uno di essi, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 1306, comma 2, del codice civile. Tale norma, infatti, consente al condebitore solidale di invocare a proprio favore la sentenza intervenuta tra il creditore e un altro coobbligato, a condizione che sia rimasto estraneo al relativo giudizio e che la sentenza non sia fondata su ragioni personali.
La Corte ha, inoltre, chiarito che il principio di cui all'art. 1306, comma 2, c.c., trova applicazione non solo in materia di obbligazioni solidali di natura privatistica, ma anche in quelle di natura amministrativa, comprese le obbligazioni tributarie e quelle derivanti da sanzioni amministrative. Pertanto, il giudicato sulla declaratoria di illegittimità di un provvedimento amministrativo di condanna ad una sanzione pecuniaria, intervenuto tra l'amministrazione ed uno dei soggetti solidalmente condannati, estende i suoi effetti in favore degli altri coobbligati, se fondato su ragioni non personali alla parte in causa.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha censurato la decisione della Corte d'Appello per non aver verificato se la sentenza passata in giudicato a favore del ### fosse o meno fondata su ragioni personali, limitandosi a negare l'estensione del giudicato sulla base dell'assenza di litisconsorzio necessario. La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché riesamini la questione alla luce dei principi enunciati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24615 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 6 aprile 2026 (IUG:3A-6562C4) - 5877 utenti online