CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 303/2019 del 09-01-2019
principi giuridici
In materia di obbligazioni solidali, l'assenza di litisconsorzio necessario non preclude al condebitore di avvalersi, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., della sentenza favorevole pronunciata nei confronti di altro coobbligato, purché la decisione non si fondi su ragioni personali a quest'ultimo riferibili.
Il principio di cui all'art. 1306, comma 2, c.c., in tema di estensione degli effetti del giudicato favorevole ai condebitori solidali, è applicabile anche alle obbligazioni di diritto pubblico, incluse quelle derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, sempre che la sentenza non si fondi su ragioni personali al condebitore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Estensione del Giudicato Favorevole in Obbligazioni Solidali: Un'Analisi della Comunicabilità degli Effetti in Ambito Amministrativo
La pronuncia in esame affronta la questione della comunicabilità degli effetti di un giudicato favorevole in materia di obbligazioni solidali, con particolare riferimento al contesto delle sanzioni amministrative. Il caso trae origine da un'ordinanza ingiunzione emessa dall'### delle Entrate nei confronti di un soggetto, in qualità di rappresentante legale di un ###, per violazione delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi a dipendenti pubblici senza la prescritta autorizzazione e comunicazione dei compensi. Identica ordinanza era stata notificata al ### stesso, in quanto obbligato in solido.
Avverso tali provvedimenti venivano proposte due distinte opposizioni: una dal ### in proprio e quale legale rappresentante del ###, e l'altra dal solo ###. Quest'ultima opposizione veniva accolta con sentenza passata in giudicato, in assenza di impugnazione da parte dell'###. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso del ###, ritenendo che quest'ultimo non potesse beneficiare del giudicato formatosi nei confronti del ###, in quanto non sussisteva un'ipotesi di litisconsorzio necessario, bensì facoltativo.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno affermato che, in presenza di obbligazioni solidali, l'assenza di litisconsorzio necessario non preclude la possibilità per i condebitori di avvalersi di una sentenza favorevole pronunciata nei confronti di uno di essi, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 1306, comma 2, del codice civile. Tale norma, infatti, consente al condebitore solidale di invocare a proprio favore la sentenza intervenuta tra il creditore e un altro coobbligato, a condizione che sia rimasto estraneo al relativo giudizio e che la sentenza non sia fondata su ragioni personali.
La Corte ha, inoltre, chiarito che il principio di cui all'art. 1306, comma 2, c.c., trova applicazione non solo in materia di obbligazioni solidali di natura privatistica, ma anche in quelle di natura amministrativa, comprese le obbligazioni tributarie e quelle derivanti da sanzioni amministrative. Pertanto, il giudicato sulla declaratoria di illegittimità di un provvedimento amministrativo di condanna ad una sanzione pecuniaria, intervenuto tra l'amministrazione ed uno dei soggetti solidalmente condannati, estende i suoi effetti in favore degli altri coobbligati, se fondato su ragioni non personali alla parte in causa.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha censurato la decisione della Corte d'Appello per non aver verificato se la sentenza passata in giudicato a favore del ### fosse o meno fondata su ragioni personali, limitandosi a negare l'estensione del giudicato sulla base dell'assenza di litisconsorzio necessario. La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché riesamini la questione alla luce dei principi enunciati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.