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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 30479/2019 del 21-11-2019

principi giuridici

Il condomino che si sia distaccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento è tenuto a pagare le spese di conservazione dell'impianto stesso, di cui la canna fumaria è parte integrante.

Nel condominio di edifici, l'erogazione delle spese relative ai servizi comuni essenziali non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, trattandosi di esborsi cui l'amministratore provvede in base ai suoi poteri; la loro approvazione è richiesta in sede di consuntivo.

Una deliberazione dell'assemblea condominiale può essere sostituita con altra presa in conformità della legge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripartizione delle Spese Condominiali e Modificabilità delle Delibere: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame affronta una questione ricorrente nella prassi condominiale: la ripartizione delle spese per la manutenzione di beni comuni, in particolare di una canna fumaria, e la possibilità di modificare, con una successiva delibera, un precedente accordo di riparto.
Il caso trae origine dall'impugnazione di una delibera condominiale che imponeva ad un condomino, già autorizzato ad installare una canna fumaria indipendente, di partecipare pro quota alle spese di manutenzione della canna fumaria condominiale. In primo grado, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso del condomino, ritenendo che, avendo questi realizzato una canna fumaria autonoma, non fosse più tenuto a contribuire alle spese relative a quella comune.
Il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione di primo grado, seppur con una diversa motivazione. Pur riconoscendo che l'installazione di una canna fumaria autonoma non esime di per sé il condomino dall'obbligo di partecipare alle spese di manutenzione di quella condominiale, il Tribunale rilevava che le spese oggetto della delibera impugnata si riferivano a lavori già approvati in precedenza da altri condomini, i quali avevano deciso di accollarsi integralmente la spesa, escludendo il condomino in questione dall'obbligo di pagamento.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Condominio, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame. La Corte ha ribadito che la canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. e che, anche qualora un condomino rinunci all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento, dotandosi di una canna fumaria indipendente, rimane comunque tenuto a partecipare alle spese di conservazione dell'impianto comune, di cui la canna fumaria è parte integrante.
La Corte ha poi evidenziato che la delibera che esonera il condomino distaccante dal pagamento delle spese per la conservazione della canna fumaria condominiale potrebbe presentare profili di illegittimità, potendo ritenersi valida solo se interpretata nel senso che essa si limita ad esonerare il condomino distaccante dal concorso alle spese per l'uso del servizio centralizzato.
Infine, la Corte ha affrontato la questione della modificabilità delle delibere condominiali. Ha affermato che una delibera condominiale può essere sostituita con altra presa in conformità alla legge, applicando, per identità di ratio, la disposizione dell'art. 2377 ultimo comma c.c. relativa alle società per azioni. Pertanto, la delibera successiva, che ripartisce le spese di manutenzione della canna fumaria condominiale fra tutti i condomini, sostituisce la precedente delibera che le aveva accollate per l'intero solo ad alcuni condomini.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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