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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 31957/2019 del 06-12-2019

principi giuridici

L'obbligo datoriale di affissione dei turni di servizio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 138 del 1958, impone di consentire al lavoratore la conoscenza anticipata dei propri impegni lavorativi in un tempo ragionevole, al fine di una programmazione del proprio tempo di vita.

In materia di orario di lavoro, i limiti allo ius variandi dell'imprenditore nei contratti di lavoro part-time, non sono estensibili al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un'eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto dell'imprenditore di organizzare l'attività lavorativa, diritto che può subire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolari procedure.

È legittima la clausola del contratto collettivo aziendale, approvato a maggioranza dei lavoratori, che, al fine di coordinare le esigenze aziendali con quelle dei dipendenti, prevede un preavviso dei turni di servizio che consenta comunque al lavoratore una programmazione e un'organizzazione periodica del tempo libero nell'arco della settimana, in quanto tale previsione non contrasta con alcuna norma inderogabile, né con parametri costituzionali.

L'indennità di trasferta prevista dall'art. 20b del ### autoferrotranvieri spetta al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale, intendendosi per tali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla località assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore, intesa come residenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Comunicazione Intempestiva dei Turni di Lavoro e Diritto al Risarcimento: un Equilibrio tra Esigenze Aziendali e Tutela del Lavoratore


La pronuncia in esame affronta la delicata questione del bilanciamento tra il potere organizzativo del datore di lavoro e il diritto del lavoratore a una programmazione ragionevole del proprio tempo libero, con particolare riferimento alla comunicazione dei turni di lavoro. La vicenda trae origine dalla richiesta di alcuni dipendenti di una società di trasporti, adibiti al ruolo di autisti, di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla comunicazione tardiva dei turni e il pagamento dell'indennità di trasferta prevista dal contratto collettivo di settore.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva respinto le pretese dei lavoratori. La Corte d'Appello, riformando la decisione, aveva invece riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale, ritenendo illegittime le modalità di comunicazione dei turni, in quanto lesive della dignità del lavoratore e pregiudizievoli per la sua vita di relazione. I giudici di secondo grado avevano inoltre accolto la domanda relativa all'indennità di trasferta, interpretando la relativa clausola contrattuale in favore dei lavoratori.
La società datrice di lavoro ha impugnato la sentenza d'appello dinanzi alla Suprema Corte, articolando diverse censure. In particolare, la società ha contestato l'ammissibilità della domanda risarcitoria per il periodo antecedente a un accordo aziendale, la violazione di legge per aver ritenuto illegittima la comunicazione dei turni effettuata con un preavviso inferiore a 48 ore, l'erronea valutazione della prova del danno e l'errata interpretazione della disciplina contrattuale sull'indennità di trasferta.
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, cassando la sentenza d'appello con rinvio. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito che l'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito, il quale deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva della parte, senza essere condizionato dalle formali parole utilizzate. Tuttavia, la Corte ha censurato la decisione d'appello nella parte in cui aveva equiparato la posizione dei lavoratori a tempo pieno a quella dei lavoratori a tempo parziale, applicando analogicamente la disciplina del preavviso prevista per questi ultimi. La Corte ha infatti sottolineato che i limiti allo ius variandi del datore di lavoro nei contratti part-time, giustificati dalla necessità di tutelare la programmabilità del tempo libero, non sono estensibili al contratto a tempo pieno, nel quale un'eguale tutela si tradurrebbe nella negazione del diritto dell'imprenditore di organizzare l'attività lavorativa.
La Suprema Corte ha precisato che il potere datoriale di determinare o variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, pur non potendo essere totalmente discrezionale, deve comunque conformarsi al principio di buona fede e correttezza, nonché al rispetto dei canoni costituzionali. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'accordo aziendale, approvato a maggioranza dei lavoratori, avesse introdotto una disciplina del preavviso che contemperava le esigenze aziendali con quelle dei dipendenti, riconoscendo un preavviso di 48 ore per quattro giorni alla settimana. Tale previsione, secondo la Corte, non contrastava con alcuna norma inderogabile né con parametri costituzionali, in quanto consentiva comunque al lavoratore una programmazione e un'organizzazione periodica del tempo libero nell'arco della settimana.
Per quanto riguarda il periodo anteriore all'accordo aziendale, la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su un parametro inidoneo a sostenere la ritenuta violazione del diritto del lavoratore a un preavviso ragionevole, ossia il parametro normativo previsto per il rapporto di lavoro part-time. Pertanto, anche su tale capo la sentenza è stata cassata.
La Corte di Cassazione ha invece rigettato le censure relative all'indennità di trasferta, confermando l'interpretazione della clausola contrattuale fornita dalla Corte d'Appello e ritenendo inammissibili le contestazioni in fatto relative ai luoghi di comando diversi dalla residenza di servizio, in quanto attinenti alla valutazione delle risultanze istruttorie, di competenza esclusiva del giudice di merito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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