CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 4735/2019 del 19-02-2019
principi giuridici
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il conducente, ai sensi dell'art. 196 cod. strada.
È inammissibile, per tardività, l'opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale si pretende il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora i verbali di accertamento delle violazioni siano stati regolarmente notificati al locatore del veicolo e non siano stati da questi tempestivamente impugnati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Solidale del Locatore di Autoveicoli per Violazioni al Codice della Strada
La pronuncia in esame verte sulla questione della responsabilità solidale del locatore di un veicolo per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada commesse dal locatario. La vicenda trae origine da una cartella di pagamento notificata a una società di autonoleggio per sanzioni amministrative relative a infrazioni stradali. La società, contestando la pretesa, adiva il Giudice di Pace eccependo la prescrizione del credito, la decadenza dell'ente impositore e la nullità della cartella. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ma il Tribunale, in grado di appello, riformava la decisione rigettando l'opposizione.
Il Tribunale motivava la sua decisione ritenendo inammissibile l'opposizione in quanto i verbali di accertamento delle violazioni erano stati regolarmente notificati alla società di autonoleggio e non erano stati tempestivamente impugnati. Inoltre, il Tribunale affermava che il locatore di autoveicoli è responsabile in solido con l'autore della violazione per il pagamento delle sanzioni amministrative.
La società di autonoleggio ricorreva quindi in Cassazione, lamentando la violazione di norme di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
La Corte ha evidenziato che la società di autonoleggio, avendo ricevuto la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per infrazioni stradali, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il conducente, al fine di garantire il pagamento da parte di un soggetto facilmente identificabile, essendo l'identità del locatario nota al locatore.
La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il Tribunale aveva già dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, rendendo irrilevanti le successive valutazioni sul merito. In ogni caso, la Corte ha ribadito che, alla luce del principio della responsabilità solidale del locatore, il motivo sarebbe stato comunque infondato.
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