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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 542/2019 del 11-01-2019

principi giuridici

La maggiore o minore frequenza dell'uso tipico della servitù, ovvero delle facoltà concesse al titolare del fondo dominante da esercitarsi sul fondo servente, non è di per sé idonea a determinare l'aggravamento della servitù stessa, ai sensi dell'art. 1067 c.c., salvo che non si alleghi e si provi la realizzazione di innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.

La limitazione del godimento del fondo per motivi di pubblica utilità non è illegittima, ai sensi dell'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo alla CEDU, qualora la determinazione dell'indennizzo per la diminuzione del valore e la limitazione dell'uso futuro, benché forfettaria, si sia comunque avuta e sia stata parametrata a previsioni che, al momento in cui sono state eseguite, potevano qualificarsi attendibili e corrispondenti ad un uso normale e prevedibile, né risulti totalmente alterata da uno scostamento macroscopico conseguente alle concrete modalità di utilizzo della servitù.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù di Allagamento: Limiti all'Aggravamento e Valutazione del Danno


La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda complessa riguardante i danni derivanti dall'apertura di casse di espansione e il presunto aggravamento di una servitù di allagamento. La controversia trae origine da un'azione promossa da una società agricola e dai suoi titolari, i quali lamentavano danni ai propri fondi a seguito di eventi di allagamento causati dall'attivazione delle suddette casse. Gli attori sostenevano che tali eventi avessero determinato un esproprio di fatto, a causa della maggiore gravosità dell'esercizio della servitù rispetto alle previsioni iniziali.
Il Tribunale Regionale delle ### aveva rigettato le domande, escludendo sia l'abuso del diritto di allagamento, sia l'aggravamento della servitù, sia la rilevanza dello scostamento tra le previsioni iniziali e la realtà dei fatti. Tale decisione era stata confermata dal Tribunale Superiore delle ###, il quale aveva precisato che la quantificazione preventiva dei danni futuri, contenuta in precedenti sentenze passate in giudicato e in un accordo volontario, non poteva essere scalfita dalla eventuale inferiorità del danno previsto rispetto a quello effettivamente verificatosi, salvo il caso di un aggravamento imprevedibile.
La società agricola ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di diverse norme del codice civile e di leggi speciali, nonché il contrasto con precedenti sentenze passate in giudicato. In particolare, la ricorrente sosteneva che le sentenze precedenti non comprendessero la riparazione dei futuri danni alle colture, ma solo la diminuzione del valore dei terreni, e che pertanto non fosse coperto da giudicato il diritto ad essere risarciti per i nuovi fatti sopravvenuti.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure mosse alla sentenza impugnata. In primo luogo, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non si erano neppure professati titolari di diritti reali su tutti i fondi oggetto dell'allagamento, condizione necessaria per agire a tutela dell'aggravamento della servitù. In secondo luogo, la Corte ha affermato che una maggiore o minore frequenza dell'uso tipico della servitù non è di per sé idonea a determinare l'aggravamento della stessa, a meno che non si verifichino innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
La Corte ha inoltre escluso che nel caso di specie si fosse verificato un esproprio di fatto, in quanto non era stata accertata una totale perdita di valore dei terreni a causa della continuità degli allagamenti e della totale impossibilità di trarne una utilità economica. A tal proposito, la Corte ha precisato che la limitazione del godimento del fondo per motivi di pubblica utilità non può dirsi illegittima allorché la determinazione dell'indennizzo per la diminuzione del valore e la limitazione dell'uso futuro, benché forfettaria, sia stata parametrata a previsioni che, al momento in cui sono state eseguite, potevano qualificarsi attendibili e corrispondenti ad un uso normale e prevedibile.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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