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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 8050/2019 del 21-03-2019

principi giuridici

La novella dell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001, introdotta dall'art. 55, comma 1, lett. b), del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, che limita la misura dell'indennizzo per irragionevole durata del processo al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice, è applicabile a tutti i ricorsi introdotti dopo la sua entrata in vigore, senza possibilità di scaglionare la durata del processo in distinti periodi.

L'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno dell'unico procedimento avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta dalla parte privata, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale.

Il saggio d'interesse legale stabilito nell'art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale o arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale, anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Equa Riparazione per Eccessiva Durata del Processo: Limiti Indennitari e Tasso di Interesse Applicabile


La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia relativa alla richiesta di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento fallimentare, protrattosi per oltre trent'anni. La società istante, creditrice nel fallimento, aveva adito la Corte d'Appello per ottenere un indennizzo commisurato alla durata eccessiva del processo.
La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto la domanda, limitando l'indennizzo alla conversione in euro della somma ammessa al passivo fallimentare, in applicazione del principio secondo cui l'indennizzo non può superare il valore della causa o del diritto accertato. La società ha impugnato tale decisione, contestando l'applicabilità retroattiva della norma che introduce tale limite e lamentando l'errata compensazione delle spese legali. Il Ministero della Giustizia ha a sua volta proposto ricorso incidentale, contestando l'applicazione degli interessi legali maggiorati previsti per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale della società, confermando la corretta applicazione del limite indennitario previsto dalla legge. I giudici hanno sottolineato che la norma, introdotta nel 2012, si applica a tutti i ricorsi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore e che il limite del valore della causa si riferisce all'indennizzo totale, non solo a quello annuo. La Corte ha inoltre evidenziato che lo scopo della norma è evitare sovracompensazioni e arricchimenti ingiustificati.
Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso incidentale del Ministero, cassando la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva applicato gli interessi legali maggiorati. I giudici hanno chiarito che tali interessi si applicano esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti, mentre l'obbligazione indennitaria per l'eccessiva durata del processo non rientra in tale categoria, in quanto non deriva da un accordo tra le parti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha stabilito che sulla somma capitale dovuta dallo Stato ricorrono gli interessi legali ordinari. In considerazione della novità della questione trattata, la Corte ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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