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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 9392/2019 del 04-04-2019

principi giuridici

In tema di servitù coattive, la domanda di costituzione di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c. presuppone l'accertamento dell'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità di ampliarlo, nonché la maggiore utilità che ne deriverebbe per le esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando detta norma a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto, diversamente dall'art. 1051 c.c. che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso.

La situazione di interclusione assoluta dev'essere esclusa qualora il fondo dominante sia dotato di un precedente accesso, seppur insufficiente, con la conseguenza che la domanda volta alla costituzione di un nuovo passaggio, anche a carico dello stesso fondo già gravato dall'accesso inadeguato, deve essere qualificata come proposta ai sensi dell'art. 1052 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù di Passaggio Coattivo: Interclusione Assoluta, Relativa ed Esigenze di Agricoltura e Industria


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda riguardante la costituzione di una servitù di passaggio coattivo tra fondi limitrofi. La controversia trae origine dalla domanda di alcuni comproprietari di un terreno agricolo, i quali lamentavano l'interclusione del loro fondo a seguito della recinzione operata dai proprietari dei fondi confinanti. In particolare, veniva contestata l'impossibilità di accedere alla pubblica via a causa delle recinzioni erette.
I proprietari del fondo intercluso avevano quindi adito il Tribunale chiedendo la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a carico di uno dei fondi confinanti. Il Tribunale, pur riconoscendo una situazione di interclusione relativa, aveva rigettato la domanda, ritenendo che i proprietari del fondo intercluso non avessero esercitato un preesistente diritto di passaggio derivante da un titolo contrattuale. Il Tribunale aveva inoltre accolto la domanda riconvenzionale di uno dei convenuti, accertando l'usucapione di una porzione di terreno.
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece accertato l'interclusione del fondo e costituito una servitù di passaggio pedonale e carraio a carico di uno dei fondi limitrofi, individuando il percorso più agevole e breve per l'accesso alla pubblica via e stabilendo un'indennità a favore del proprietario del fondo servente.
La questione è quindi giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale ha cassato la sentenza d'appello, richiamando i principi fondamentali in materia di servitù coattive. La Corte ha ribadito la distinzione tra il passaggio necessario, previsto dall'articolo 1051 del Codice Civile, che si configura quando il fondo è circondato da fondi altrui e non ha accesso alla via pubblica, e il passaggio coatto, disciplinato dall'articolo 1052 del Codice Civile, che può essere concesso quando il fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo stesso.
La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, la Corte d'Appello non aveva correttamente applicato tali principi, in quanto aveva costituito una servitù coattiva pur in presenza di un preesistente accesso, seppur insufficiente, al fondo dominante. Inoltre, la Corte d'Appello non aveva adeguatamente valutato se la costituzione della servitù rispondesse alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito essenziale per la costituzione di una servitù coattiva ai sensi dell'articolo 1052 del Codice Civile, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale.
La Corte di Cassazione ha quindi rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello, affinché procedesse ad un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra richiamati, valutando attentamente la sussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva e tenendo conto delle esigenze di agricoltura e industria, nonché del minor aggravio per il fondo servente.
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testo integrale


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