CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 11480/2020 del 15-06-2020
principi giuridici
La ratifica di un contratto soggetto a forma scritta richiede, a sua volta, uno scritto che valga almeno implicitamente a manifestare la volontà del rappresentato di fare propria l'attività del falsus procurator. L'accertamento del giudice del merito sulla sussistenza e la portata della ratifica di un contratto concluso dal rappresentante senza poteri involge un apprezzamento di fatto, che è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici.
Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato in tema di rappresentanza, nei confronti dell'apparente rappresentato, dal terzo che abbia in buona fede contratto con persona sfornita di procura, allorché l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Il principio dell'apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 cod. civ. - sussistendo, in ragione del requisito formale richiesto ad substantiam per il conferimento di una simile procura, un onere legale di documentazione della stessa in capo al rappresentante, ed un onere di diligenza in capo al terzo contraente, che consiste nel chiedere la giustificazione degli altrui poteri e quindi l'esibizione dell'atto scritto con cui sono stati conferiti - mentre può fondare la richiesta risarcitoria nei confronti del falsus procurator e dello stesso falsamente rappresentato, in presenza di elementi esteriori ed obiettivi, atti a giustificare la sua opinione che il potere rappresentativo fosse stato effettivamente conferito.
In presenza di una domanda risarcitoria proposta in via subordinata rispetto alla domanda principale, il rapporto di dipendenza comporta il litisconsorzio necessario processuale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Preliminare di compravendita: validità della ratifica e rappresentanza apparente
La Suprema Corte si è pronunciata su una complessa vicenda relativa ad un preliminare di compravendita immobiliare, affrontando i temi della validità della ratifica di un contratto da parte dei promittenti venditori e della configurabilità della rappresentanza apparente.
La controversia trae origine da un giudizio promosso da un soggetto acquirente per ottenere l'esecuzione specifica di un preliminare di compravendita, previa riduzione del prezzo a causa di presunte irregolarità edilizie e inadempimenti. Le parti promittenti venditrici avevano eccepito l'invalidità del preliminare, in quanto sottoscritto da un terzo privo dei necessari poteri di rappresentanza. L'acquirente, quindi, aveva chiamato in causa tale terzo, chiedendo il risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva condannato le parti promittenti venditrici e il terzo a restituire le somme versate a titolo di caparra e acconto, rigettando le altre domande. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'acquirente fosse consapevole che il terzo agiva come mandatario senza rappresentanza e che gli atti successivi alla stipula del preliminare non valessero come ratifica dell'operato del terzo.
La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per configurare una ratifica tacita del preliminare da parte delle promittenti venditrici, né per ritenere sussistente una rappresentanza apparente. In particolare, la Corte ha sottolineato che la ratifica di un contratto soggetto a forma scritta richiede un atto scritto che manifesti la volontà del rappresentato di fare propria l'attività del falsus procurator. Inoltre, ha precisato che la rappresentanza apparente richiede un comportamento colposo dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente conferito.
Tuttavia, la Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso principale, rilevando un vizio processuale relativo alla mancata comunicazione del cambio di indirizzo dello studio professionale del difensore del terzo chiamato in causa. Tale omissione aveva comportato la tardività dell'appello proposto nei confronti del terzo, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Per effetto di tale accoglimento, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame della domanda proposta dall'acquirente nei confronti del terzo.
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