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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 12689/2020 del 25-06-2020

principi giuridici

In tema di IVA, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione di cui all'art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, costituiscono proventi di attività strumentale e accessoria, non concorrenti al calcolo della percentuale di detraibilità IVA pro rata, quelli derivanti da attività svolta in modo assolutamente occasionale ed estranea all'attività propria d'impresa del contribuente, la cui occasionalità va accertata in concreto, avuto riguardo all'attività svolta in modo prevalente dall'impresa e all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalle diverse attività.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Detraibilità IVA e Attività Accessorie: Necessario un Accertamento Concreto del Contributo ai Ricavi


La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla corretta applicazione del pro rata di detraibilità IVA nel caso di un contribuente che esercita sia un'attività principale (gestione di un bar) sia un'attività secondaria (gestione di slot machine). La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'### per maggiore IVA indebitamente detratta, contestando l'erronea applicazione della detraibilità pro rata da parte del contribuente.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, decisione confermata in appello. La Commissione Tributaria Regionale aveva motivato il rigetto dell'appello dell'### sostenendo che l'attività di gestione delle slot machine, pur esercitata, avesse carattere accessorio e non fosse gravata da costi e acquisti necessari per il suo svolgimento, escludendola quindi dal calcolo del pro rata.
L'### ha impugnato la sentenza di appello in Cassazione, lamentando la violazione di legge e l'omessa motivazione in merito all'inapplicabilità del pro rata. La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata, ritenendo che il giudice di appello avesse sufficientemente esplicitato le ragioni della propria decisione.
Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972, che disciplina la detrazione IVA. I giudici di legittimità hanno ribadito che, ai fini del calcolo del pro rata, non si tiene conto delle operazioni accessorie alle operazioni imponibili, ma che tale natura accessoria deve essere accertata in concreto, valutando come l'attività secondaria contribuisca alla generazione dei ricavi complessivi dell'impresa. In altre parole, l'occasionalità dell'attività non può essere desunta da mere previsioni statutarie, ma deve essere verificata in relazione all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una e dall'altra attività.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della questione, tenendo conto dei principi enunciati in materia di accertamento della natura accessoria dell'attività e del suo contributo alla generazione dei ricavi.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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