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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 132/2020 del 08-01-2020

principi giuridici

Il mandato alle liti conferito al mandatario del creditore, che preveda il compimento di azioni giudiziarie a tutela del credito, specificamente includendo il promovimento dell'opposizione di terzo revocatoria, abilita il difensore del mandatario a proporre detta azione, rientrando la stessa nelle ampie locuzioni presenti nelle procure successive, quali "attività giudiziarie" o "tutte le cause attive o passive".

Il termine perentorio di trenta giorni accordato al creditore per l'opposizione di terzo revocatoria, avverso la sentenza intervenuta tra il debitore e il terzo per effetto di dolo o collusione in suo danno, decorre dalla scoperta effettiva e completa del dolo o della collusione, la quale, ove avvenga per gradi, si perfeziona solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza, e non il mero sospetto, che detti vizi abbiano ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto.

L'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, prescritta dall'art. 405, comma 2, c.p.c., ha lo scopo di porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di valutare la tempestività dell'opposizione di terzo revocatoria, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta, stabilito dagli artt. 325 e 326, comma 2, c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione di Terzo Revocatoria: Onere Probatorio e Termini di Decadenza


La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione di terzo revocatoria, un rimedio giuridico esperibile da un creditore al fine di contestare una sentenza intervenuta tra il proprio debitore e un terzo, qualora tale sentenza sia frutto di dolo o collusione in suo danno.
La vicenda trae origine da una donazione di un immobile. Successivamente, il donante agiva in giudizio per la revoca della donazione, lamentando inadempienze da parte del donatario agli obblighi assunti. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello e revocava la donazione.
Contro tale sentenza proponeva opposizione di terzo una società, in qualità di mandataria di altra società cessionaria del credito vantato nei confronti del donatario. La Corte d'Appello accoglieva l'opposizione, dichiarando inefficace la precedente sentenza nei confronti dell'opponente. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
Uno dei punti centrali della controversia riguardava la tempestività dell'opposizione di terzo. Il ricorrente sosteneva che l'opponente fosse a conoscenza degli elementi che avrebbero dovuto far presumere l'esistenza di dolo o collusione in epoca anteriore rispetto a quella indicata nell'atto di opposizione, con conseguente decadenza dal diritto di impugnare.
La Suprema Corte ha rigettato tale motivo di ricorso, richiamando il principio secondo cui il termine perentorio per proporre opposizione di terzo revocatoria decorre dal giorno in cui il creditore ha acquisito la ragionevole certezza, e non il mero sospetto, dell'esistenza del dolo o della collusione e del loro impatto sulla decisione giudiziale. Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'opponente avesse raggiunto tale certezza solo nel momento in cui era venuto a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, unitamente all'inerzia del donatario, elementi che complessivamente avevano consentito di configurare la collusione.
La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza di tale interpretazione, sottolineando che la Corte d'Appello aveva correttamente applicato i principi in materia di decorrenza del termine per l'opposizione di terzo revocatoria, senza omettere l'esame di fatti storici decisivi.
Un ulteriore motivo di ricorso riguardava l'asserita violazione del principio del giudicato, in quanto l'opponente aveva già sollevato le medesime contestazioni in un precedente giudizio di opposizione all'esecuzione. La Corte di Cassazione ha rigettato anche tale motivo, evidenziando che il provvedimento emesso nel giudizio di opposizione all'esecuzione si era limitato a prendere atto della sentenza di revoca della donazione, senza poterla sindacare, e che tale provvedimento non precludeva il rimedio straordinario dell'opposizione di terzo revocatoria, volto proprio a incidere sulla pronuncia passata in giudicato.
Infine, sono stati ritenuti infondati i motivi relativi al difetto di potere rappresentativo del difensore dell'opponente e alla pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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