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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 14078/2020 del 07-07-2020

principi giuridici

Nei giudizi di impugnativa di licenziamento, l'aliunde perceptum non costituisce eccezione in senso stretto ed è rilevabile d'ufficio dal giudice se le circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche per iniziativa del lavoratore.

La liquidazione del danno conseguente a licenziamento illegittimo è unitaria per l'intero periodo corrente dal licenziamento alla reintegra, rilevando unicamente il differenziale tra quanto complessivamente spettante nel periodo di illegittima estromissione dal servizio e quanto percepito nello stesso periodo per la prestazione di lavoro diversa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Aliunde Perceptum e Onere Probatorio nel Licenziamento Illegittimo: Un'Analisi della Decisione della Cassazione


La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di licenziamento ritenuto illegittimo, affrontando il tema delicato della detraibilità dell'"aliunde perceptum" dal risarcimento dovuto al lavoratore. La vicenda trae origine dal licenziamento di un dirigente medico da parte di una struttura sanitaria. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, ottenendo in primo grado la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d'Appello, pur confermando l'illegittimità del licenziamento per violazione delle garanzie difensive, aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal lavoratore, ritenendo che quest'ultimo avesse percepito, nel periodo successivo al licenziamento, redditi da lavoro autonomo superiori all'ammontare del risarcimento spettante.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello. In particolare, il ricorrente lamentava la tardività dell'eccezione di "aliunde perceptum" sollevata dalla struttura sanitaria, sostenendo che i fatti su cui si fondava l'eccezione erano noti alla controparte già in primo grado. Contestava, inoltre, la modalità di calcolo del risarcimento, ritenendo che i redditi percepiti per l'attività libero-professionale non potessero essere detratti integralmente e senza un ragguaglio annuale, e che si fosse operata una indebita comparazione tra reddito lordo percepito e reddito netto spettante.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, nei giudizi di impugnativa di licenziamento, l'"aliunde perceptum" non costituisce un'eccezione in senso stretto e, pertanto, è rilevabile d'ufficio dal giudice qualora le relative circostanze di fatto risultino ritualmente acquisite al processo, anche per iniziativa del lavoratore. In quanto eccezione in senso lato, la sua ammissibilità non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte e può essere sollevata anche in appello, purché i fatti risultino documentati agli atti. La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma da parte del lavoratore nel periodo successivo al licenziamento costituiva un dato pacifico e acquisito al giudizio.
Quanto alla determinazione del risarcimento, la Corte ha rilevato che il lavoratore non aveva contestato specificamente i dati forniti dalla struttura sanitaria per la determinazione dell'eventuale differenziale tra il risarcimento spettante e i redditi percepiti. Ha inoltre precisato che la liquidazione del danno è unitaria per l'intero periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegra, e che rileva unicamente il differenziale tra quanto complessivamente spettante nel periodo di illegittima estromissione dal servizio e quanto invece percepito nello stesso periodo per la prestazione di lavoro diversa. Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva accertato che il lavoratore aveva percepito redditi da lavoro autonomo tali da elidere completamente il danno da licenziamento illegittimo.
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testo integrale


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