blog dirittopratico

3.873.303
documenti generati

v5.856
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 14233/2020 del 08-07-2020

principi giuridici

Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, il ### nazionale forense, in quanto autore della decisione impugnata e soggetto terzo rispetto alla controversia, è privo di legittimazione passiva nel giudizio di cassazione, le cui parti sono il professionista destinatario del provvedimento sanzionatorio, il ### dell'### locale e il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione.

La sentenza disciplinare emessa dal ### dell'### deve recare la sottoscrizione del presidente e del segretario, per tali intendendosi coloro che ricoprono tali cariche alla data della deliberazione e che abbiano partecipato alla stessa. Tuttavia, qualora la conformità all'originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario, con riferimento all'indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell'originale, asseverando, anzi, il contrario.

L'art. 56, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare prolungabile per effetto degli atti interruttivi, non si applica agli illeciti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto il potere disciplinare sanzionatorio, per la sua natura amministrativa, resta insensibile al diritto sopravvenuto più favorevole.

In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in presenza di una condotta illecita protratta nel tempo, la prescrizione decorre dalla data di cessazione dell'illecito. Nel caso di illecito permanente del professionista realizzato con l'omissione del rendiconto e con il trattenimento della somma consegnata dal cliente, il momento in cui cessa la permanenza dell'illecito coincide con quello dell'indebita appropriazione, ossia con il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, ovvero negando di averla ricevuta.

Il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall'art. 2235 cod. civ., si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta, dovendo ogni altro documento essere restituito senza ritardo al cliente, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del ### deontologico forense.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sanzioni Disciplinari per Avvocati: Onere della Prova, Prescrizione e Ritenzione di Documenti


La pronuncia in esame trae origine dal ricorso di un avvocato avverso una sentenza del ### che confermava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi, irrogata dal ### dell'### locale. La sanzione disciplinare era conseguente a due distinti procedimenti disciplinari. Il primo, scaturito dall'esposto di un cliente che accusava il professionista di aver sottratto una somma di denaro, lasciata in deposito fiduciario per un investimento mai realizzato e mai restituita. Il secondo procedimento traeva origine dall'esposto di un altro cliente, il quale lamentava la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato nell'imminenza di un'udienza, con conseguente nomina di un difensore d'ufficio.
Il ricorrente contestava la decisione del ### adducendo diversi motivi. In primo luogo, eccepiva la nullità della decisione del ### dell'### per mancata sottoscrizione autografa del presidente e del segretario in carica al momento della deliberazione. In secondo luogo, lamentava la prescrizione dell'illecito relativo alla mancata restituzione della somma di denaro, sostenendo l'applicabilità del termine di prescrizione più breve previsto dalla nuova normativa. In terzo luogo, contestava l'erronea interpretazione di una "### di ricevuta" utilizzata come prova principale della sua colpevolezza, nonché la violazione delle norme sull'onere della prova e sul diritto di ritenzione dei documenti. Infine, contestava la ricostruzione dei fatti relativi alla rinuncia al mandato, ritenendo che non fossero state adeguatamente considerate le circostanze che l'avevano determinata.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In merito alla presunta nullità della decisione del ### dell'###, la Corte ha precisato che l'attestazione di conformità all'originale della copia notificata, rilasciata dal consigliere segretario, con riferimento all'indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, è sufficiente a dimostrare la sottoscrizione dell'originale. Quanto alla prescrizione, la Corte ha chiarito che, nel caso di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, si applica il regime previgente, che prevede un termine di prescrizione di cinque anni, decorrente dalla cessazione dell'illecito. Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro, la Corte ha stabilito che la prescrizione decorre dal momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma, affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta.
Con riferimento alle contestazioni relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti, la Corte ha ribadito che, nel giudizio di legittimità avverso le decisioni del ### in materia disciplinare, non è possibile rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze processuali, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere. Infine, la Corte ha precisato che il diritto di ritenzione dei documenti, previsto dall'art. 2235 cod. civ., si riferisce ai soli documenti necessari per la dimostrazione dell'opera svolta, mentre ogni altro documento deve essere restituito senza ritardo al cliente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25395 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.006 secondi in data 17 maggio 2026 (IUG:JG-36F24E) - 2094 utenti online