CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 14255/2020 del 08-07-2020
principi giuridici
L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato, ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 D.Lgs. n. 209/2005.
Nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti previsti dall'art. 283, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 209/2005.
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testo integrale
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sintesi e commento
Rivalsa dell'Assicuratore del Vettore e Sinistro con Veicolo Non Assicurato: Chiarimenti dalla Cassazione
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione complessa riguardante il diritto di rivalsa dell'assicuratore del vettore che ha risarcito il terzo trasportato, in un contesto di sinistro stradale causato da un veicolo non assicurato.
Il caso trae origine da un incidente in cui un'autovettura assicurata tamponava un veicolo privo di copertura assicurativa. A seguito del sinistro, un trasportato a bordo del veicolo assicurato subiva lesioni e veniva risarcito dalla compagnia assicurativa del vettore. Quest'ultima, successivamente, agiva in rivalsa sia nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) che del conducente del veicolo non assicurato, ritenuto responsabile del sinistro.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo inapplicabile l'articolo del Codice delle Assicurazioni Private che disciplina l'azione diretta del trasportato. Tale decisione veniva confermata in appello, con la motivazione che la possibilità per il trasportato di agire direttamente contro l'assicuratore del vettore non legittimava una deroga alla norma che regola i rapporti tra le compagnie assicurative e il FGVS in caso di indennizzo diretto.
La compagnia assicurativa del vettore ricorreva quindi in Cassazione, lamentando la violazione delle norme del Codice delle Assicurazioni Private in materia di rivalsa e di risarcimento del terzo trasportato, nonché la violazione del principio di uguaglianza.
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo fondate le doglianze della ricorrente. I giudici hanno chiarito che il richiamo all'articolo del Codice delle Assicurazioni Private che disciplina il risarcimento diretto, contenuto nella norma che regola la rivalsa dell'assicuratore del vettore, non giustifica un'interpretazione restrittiva della possibilità di esercitare tale rivalsa.
La Suprema Corte ha evidenziato che il riferimento al risarcimento diretto è finalizzato a richiamare i criteri di accertamento della responsabilità e di determinazione del danno, le modalità di denuncia dei sinistri e gli adempimenti necessari per il risarcimento, nonché la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la stessa previsione di un'ipotesi di regresso nei confronti del FGVS per il caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un'impresa assicuratrice diversa da quella del responsabile, lascia intendere che il legislatore non ha escluso, in linea generale, la possibilità che il risarcimento "anticipato" da altri possa ricadere, in ultima battuta, sul FGVS.
Pertanto, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'impresa di assicurazione che ha risarcito il terzo trasportato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, e, nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell'impresa designata dal FGVS.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.