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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 14381/2020 del 08-07-2020

principi giuridici

La costituzione della posizione assicurativa di cui all'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, relativa alla contribuzione maturata nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, opera ope legis al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, comportando il trasferimento dei contributi dalla forma di previdenza sostitutiva all'assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S. senza interessi, ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

La facoltà di ricongiunzione di cui alla legge n. 29 del 1979, esercitata dal lavoratore, può avere ad oggetto esclusivamente la contribuzione costituita presso il Fondo di previdenza cedente a quella del Fondo ricevente, e non già la contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego, automaticamente trasferita all'I.N.P.S. ai fini della costituzione della posizione previdenziale ex art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in presenza dei presupposti di detta norma.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ricongiunzione di Contribuzioni e Costituzione della Posizione Assicurativa: Profili Distintivi e Implicazioni Economiche


La pronuncia in esame verte sulla distinzione tra l'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi, disciplinato dalla legge n. 29 del 1979, e quello della costituzione della posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), regolato dalla legge n. 322 del 1958 e dal D.P.R. n. 1092 del 1973, con particolare riferimento alle conseguenze economiche derivanti dall'applicazione dell'uno o dell'altro istituto.
La vicenda trae origine dalla domanda di ricongiunzione presentata da un soggetto che, dopo aver prestato servizio presso l'### militare con iscrizione al relativo ### previdenziale, aveva intrapreso un'attività lavorativa come pilota presso una società di ### aereo privato, con contestuale iscrizione alla gestione speciale ### del ### Il richiedente lamentava che l'### nel determinare l'onere di ricongiunzione, avesse omesso di calcolare in detrazione gli interessi sulla contribuzione da ricongiungere, previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 79 del 1979.
Sia il giudice di primo grado che la Corte d'Appello avevano accolto la domanda, ritenendo che la contribuzione maturata presso l'### dovesse essere considerata suscettibile di maturare interessi, a prescindere dal momento in cui l'amministrazione statale avesse effettivamente trasferito i fondi all'istituto di previdenza nazionale.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito, accogliendo il ricorso dell'### La Corte ha richiamato un proprio precedente orientamento, sottolineando la natura speciale dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione. La costituzione della posizione assicurativa, infatti, è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata, a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa.
Nel caso di specie, il soggetto aveva cessato il servizio presso l'### militare senza aver maturato il diritto a pensione. Pertanto, secondo la Corte, trovava applicazione l'istituto della costituzione della posizione assicurativa, regolato dal D.P.R. n. 1092 del 1973, il quale prevede che i contributi da versare all'### per la costituzione della posizione assicurativa siano determinati senza interessi.
La Corte ha precisato che la domanda di ricongiunzione presentata dal soggetto, frutto di una scelta volontaria, poteva avere ad oggetto solo la contribuzione trasferita dal ### gestione speciale al ### e non già la contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego, automaticamente trasferita al ### ai fini della costituzione della posizione previdenziale.
In definitiva, la Suprema Corte ha ritenuto che l'### avesse correttamente determinato l'onere di ricongiunzione, senza calcolare in detrazione gli interessi sulla contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego, in quanto tale contribuzione era stata trasferita al ### in applicazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa, che non prevede la corresponsione di interessi.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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