CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 15436/2020 del 21-07-2020
principi giuridici
L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato a favore del creditore assegnatario, anche anteriormente alla sua comunicazione o notificazione; il creditore assegnatario può notificare detta ordinanza unitamente all'atto di precetto, fermo restando che, in caso di integrale pagamento delle somme dovute da parte del terzo debitore intimato in un termine ragionevole, le spese di precetto e funzionali all'intimazione restano a carico del creditore intimante, mentre, in caso di pagamento non integrale, le spese di precetto e di esecuzione sono ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme non pagate tempestivamente.
Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi, laddove riferibili a crediti già scaduti, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1282 c.c. e, in mancanza di diversa specificazione nel titolo, producono interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione fino al pagamento effettivo, anche a prescindere da espressa previsione nel titolo, dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest'ultimo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Efficacia dell'Ordinanza di Assegnazione e Interessi Legali: Limiti alla Ripetibilità delle Spese di Precetto
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione all'esecuzione promossa da una società bancaria a seguito di un atto di precetto intimato da un creditore sulla base di un'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati. Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al creditore procedente una somma di denaro di cui la banca si era dichiarata debitrice nei confronti del debitore espropriato. La banca, successivamente, aveva provveduto al pagamento di quanto ritenuto dovuto, sollevando però contestazioni in merito alla pretesa del creditore di includere nel precetto anche gli interessi legali, le spese di notifica dell'ordinanza di assegnazione e le spese di precetto.
Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della banca, ritenendo che il pagamento fosse stato tempestivo e che le somme richieste a titolo di spese fossero già comprese nell'importo oggetto di assegnazione.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ad alcuni profili. In particolare, ha ribadito il principio secondo cui l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo debitore fin dal momento della sua emissione, senza necessità di preventiva notifica. Tuttavia, qualora il terzo debitore provveda al pagamento integrale di quanto dovuto in un termine ragionevole, le spese di precetto restano a carico del creditore intimante.
La Corte ha, inoltre, precisato che le somme oggetto di assegnazione, se riferibili a crediti già scaduti, producono interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza, anche in assenza di espressa previsione nel titolo.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente escluso la debenza degli interessi legali sulla somma assegnata. Di conseguenza, il pagamento effettuato dalla banca, pur tempestivo, non poteva considerarsi integrale, legittimando il creditore ad agire esecutivamente per il recupero degli interessi maturati.
La Corte ha quindi rinviato la causa al Tribunale affinché, in diversa composizione, valutasse nuovamente l'opposizione alla luce dei principi di diritto enunciati, con particolare riguardo alla quantificazione degli interessi dovuti e alla ripetibilità delle spese di precetto, che dovranno essere contenute nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dalla banca.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.