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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 17665/2020 del 25-08-2020

principi giuridici

La circolazione di prova, disciplinata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita unicamente ai veicoli privi della carta di circolazione, in deroga agli artt. 78, 93, 110 e 114 del d.lgs. n. 285 del 1992, con esclusione dei veicoli già immatricolati e muniti di carta di circolazione.

L'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione con targa di prova, stipulata dal titolare dell'autorizzazione, copre i danni causati dai veicoli sui quali la targa è apposta, sostituendo la garanzia assicurativa ordinaria del veicolo solo in caso di veicoli privi di carta di circolazione.

In caso di veicolo munito di carta di circolazione e regolarmente targato, la garanzia assicurativa applicabile è quella ordinaria del veicolo, anche se lo stesso circola con targa di prova sovrapposta, non operando in tal caso l'assicurazione connessa alla targa di prova.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Targa Prova e Veicoli Immatricolati: Limiti all'Utilizzo e Responsabilità Assicurativa


La Suprema Corte si è pronunciata in merito all'utilizzo della targa prova su veicoli già immatricolati, dirimendo un contrasto interpretativo relativo alla normativa di settore e alle prassi applicative consolidate. La vicenda trae origine da un sinistro stradale occorso a seguito della perdita di controllo di un'autovettura condotta da un dipendente di un'autofficina durante un test su strada. Sul veicolo era apposta una targa prova di proprietà dell'officina. A seguito del sinistro, la persona trasportata aveva agito per il risarcimento dei danni nei confronti della proprietaria della targa prova e delle compagnie assicuratrici coinvolte.
Il Giudice di Pace aveva condannato la proprietaria della targa prova e la sua compagnia assicuratrice, rigettando le domande nei confronti dell'assicuratore del veicolo. Il Tribunale, in sede di appello, aveva parzialmente riformato la sentenza, applicando interessi sulla somma dovuta e condannando l'assicuratore del veicolo a tenere indenne la proprietaria della targa prova dalle spese di lite.
La questione centrale sottoposta al vaglio della Cassazione concerneva la legittimità dell'utilizzo della targa prova su veicoli già immatricolati, pratica diffusa tra concessionarie e officine per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita. La ricorrente sosteneva che la targa prova potesse essere utilizzata solo su veicoli non ancora immatricolati, in deroga agli obblighi di immatricolazione e assicurazione ordinaria.
La Corte ha accolto il ricorso, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza pregressa e le indicazioni ministeriali sul tema. In particolare, ha evidenziato che la targa prova, ai sensi del D.P.R. n. 474/2001 e dell'art. 98 del Codice della Strada, è destinata a consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti di targa di riconoscimento e documenti di circolazione propri. La ratio della norma è quella di permettere a determinate categorie di soggetti (costruttori, concessionari, officine) di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive su veicoli non ancora immessi sul mercato.
La Suprema Corte ha sottolineato che l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile grava anche sui veicoli circolanti con targa prova, ma tale assicurazione è stipulata dal titolare dell'autorizzazione alla circolazione con la targa prova e copre i danni causati da qualsiasi veicolo su cui la targa sia apposta. Nel caso di veicolo già immatricolato e coperto da assicurazione ordinaria, l'apposizione della targa prova non sostituisce la copertura assicurativa del veicolo, ma si sovrappone ad essa.
Pertanto, la Corte ha concluso che, in caso di sinistro causato da un veicolo già immatricolato circolante con targa prova, la responsabilità ricade sull'assicuratore del veicolo e non sull'assicuratore della targa prova. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame della causa alla luce dei principi enunciati.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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