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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 17925/2020 del 27-08-2020

principi giuridici

La domanda di accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita, formulata in primo grado, rimane ammissibile anche qualora, in appello, venga precisato che il negozio dissimulato è un contratto misto di vendita e donazione, configurandosi tale precisazione come una mera specificazione della domanda originaria, consentita in appello, che conserva intatto il fatto costitutivo e modifica solo quantitativamente, riducendolo, il petitum, senza incidere sulla sussistenza dell'obbligo di collazione.

Il negotium mixtum cum donatione, caratterizzato dalla voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive al fine di arricchire, per spirito di liberalità, il contraente che riceve la prestazione di maggior valore, rientra nel novero delle donazioni indirette, sottoposte all'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 737 c.c.

La sussistenza dell'intento di liberalità, elemento distintivo della donazione indiretta rispetto al vitalizio assistenziale, può essere desunta dalla macroscopica differenza tra il valore della prestazione gravante sull'obbligato e quello, ben maggiore, dell'immobile trasferito, unitamente alla mancata contestazione specifica della valutazione dei cespiti effettuata dal giudice di merito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Simulazione di compravendita e lesione di legittima: la Cassazione conferma la valutazione del giudice di merito sulla natura dissimulata dell'atto


La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda successoria complessa, originata da un'azione promossa per accertare la simulazione di un atto di compravendita immobiliare. La parte attrice, agendo in giudizio, sosteneva che l'atto, formalmente una compravendita con costituzione di rendita vitalizia stipulata tra il fratello e la cognata da un lato e i genitori dei germani dall'altro, dissimulasse in realtà una donazione, lesiva della propria quota di legittima.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva accolto la domanda, accertando la natura di donazione indiretta dell'atto e la conseguente lesione della legittima. La Corte d'Appello aveva poi confermato tale decisione.
I soccombenti hanno quindi adito la Corte di Cassazione, contestando, in primo luogo, una presunta extrapetizione, lamentando che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto proposta una domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita con costituzione di rendita vitalizia, qualificandolo poi come negozio misto con donazione. La Suprema Corte ha rigettato tale motivo, evidenziando che la domanda originaria mirava all'accertamento della simulazione relativa del negozio, celante una donazione, e che la successiva precisazione in appello, relativa alla natura di negozio misto, costituiva una mera specificazione della domanda, ammissibile in quanto non alterava il fatto costitutivo e modificava solo quantitativamente il petitum.
In secondo luogo, i ricorrenti contestavano la qualificazione dell'atto come rendita vitalizia mista con donazione, sostenendo l'assenza dei requisiti di aleatorietà e sproporzione. Anche tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Cassazione, che ha sottolineato come la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di un intento di liberalità, desumibile dalla marcata differenza tra il valore della prestazione gravante sull'obbligato e quello dell'immobile trasferito. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto, compiuta dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione non riscontrabili nel caso specifico.
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello e ribadendo l'importanza della corretta qualificazione giuridica degli atti negoziali al fine di tutelare i diritti successori dei legittimari.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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