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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 19625/2020 del 18-09-2020

principi giuridici

In tema di responsabilità civile, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è determinata dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con il pieno accertamento dell'esistenza del danno e della sua attribuibilità al fatto del responsabile.

La possibilità di posticipazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione civile risarcitoria, prevista dall'art. 2947, comma 3, c.c., al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale, presuppone la necessaria identità tra la posizione di danneggiato e quella di parte lesa dalla condotta criminosa, sebbene non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale.

L'azione di responsabilità indiretta del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente, ai sensi dell'art. 2049 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale da contatto sociale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione dell'Azione di Risarcimento Danni e Onere Probatorio: Un Caso di Investimento Finanziario


La pronuncia in esame verte su una complessa vicenda relativa a una richiesta di risarcimento danni avanzata da soggetti che lamentavano di essere stati indotti da un dipendente di un istituto bancario a effettuare un investimento finanziario, del quale il dipendente si sarebbe poi appropriato. La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda la corretta individuazione del dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, nonché la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 2947, terzo comma, del Codice Civile, in relazione all'esistenza di un eventuale reato.
I ricorrenti contestavano la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva respinto la loro domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione. In particolare, i ricorrenti sostenevano che il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere non dal momento in cui avevano appreso dell'inesistenza dell'investimento a loro nome, ma da una data successiva, ovvero da quando, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del dipendente infedele, avevano avuto piena consapevolezza della corresponsabilità della banca.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando le censure mosse dai ricorrenti. In primo luogo, la Corte ha evidenziato l'omessa indicazione del ruolo di un ulteriore soggetto coinvolto nella vicenda e per quale ragione ricorrerebbe l'ipotesi disciplinata dagli articoli 102-331 c.p.c.. In secondo luogo, ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente individuato il momento in cui gli attori erano stati in grado di comprendere la situazione, ovvero l'appropriazione di somme da parte del dipendente della banca, e dunque la relazione di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al dipendente.
Inoltre, la Corte ha precisato che l'articolo 2947, terzo comma, del Codice Civile, che prevede un termine di prescrizione più lungo in caso di reato, presuppone la necessaria identità tra la posizione di danneggiato e quella di parte lesa della condotta criminosa, sebbene non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza di patteggiamento nei confronti del dipendente non faceva riferimento ai fatti di causa, e che, anche volendo ravvisare nella condotta del dipendente un reato punibile d'ufficio, il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla responsabilità contrattuale della banca da contatto sociale, in quanto si trattava di un argomento nuovo, non trattato nella sentenza impugnata né introdotto nel giudizio di primo grado. La Corte ha precisato che gli stessi attori invocavano la responsabilità indiretta della banca per il fatto illecito del dipendente, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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